Condanna dell’assicuratore RCA oltre il massimale: non necessaria la domanda del danneggiato

Nella sentenza si chiarisce i termini della mala gestio sia in ordine al rapporto assicuratore/assicurato che a quello con il terzo danneggiato.

Nella sentenza numero 29924 del 20.11.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Rossetti, chiarisce i termini della mala gestio sia in ordine al rapporto assicuratore/assicurato che a quello con il terzo danneggiato.

1. I fatti di causa e i giudizi di merito: la mala gestio dell’assicuratore

Tizio decedeva in seguito ad un sinistro stradale, quale trasportato del veicolo condotto da Caio e circolante privo di copertura assicurativa.

Gli eredi di Tizio convenivano in giudizio l’assicuratore Alfa, quale Compagnia responsabile per la gestione del Fondo di garanzia vittime della strada. La domanda veniva dichiarata improcedibile in primo grado, con sentenza riformata in appello che condannava l’assicuratore al pieno risarcimento dei danni subiti dagli eredi di Tizio.

La sentenza venne impugnata per Cassazione dalla società Alfa, la quale si doleva sia della condanna ultra massimale che del mancato accoglimento della domanda di regresso in danno di Caio.

La Corte di cassazione cassava la sentenza con rinvio, sia in ordine alla questione della condanna ultra massimale, sia in relazione alla domanda di regresso dell’assicuratore.

La Corte d’appello, in sede di rinvio, rimodulava la condanna in favore degli eredi di Tizio, limitandola, sia in ordine alla sorte che agli interessi, al massimale previsto per legge ratione temporis.

2. Il ricorso di legittimità

La sentenza viene impugnata per cassazione dagli eredi di Tizio, con un motivo che viene accolto dal Supremo collegio e che consente un chiarimento sull’istituto della mala gestio.

Nel motivo poi accolto, i ricorrenti rilevano che la domanda di mala gestio non necessiti di formule sacramentali e che è sufficiente la richiesta del danneggiato di condanna dell’assicuratore al pagamento degli interessi di mora, in quanto il ritardo dell’assicuratore (o dell’impresa designata) nell’adempiere la propria obbligazione verso il terzo danneggiato non è propriamente una mala gestio, ma un puro e semplice inadempimento.

La motivazione della Corte d’appello di rigetto della domanda di condanna dell’assicuratore alla somma ulteriore ed esorbitante dal massimale affermava che l’assicuratore della r.c.a. può essere condannato al pagamento d’una somma eccedente il massimale solo nel caso di mala gestio e quindi di ingiustificato ritardo nell’adempimento della propria obbligazione, mentre nel caso di specie una tale domanda non fu formulata dagli eredi di Tizio.

La Suprema Corte chiarisce:

La mora debendi dell’assicuratore della r.c.a. (o dell’Impresa designata) nei confronti del terzo danneggiato è spesso definita “mala gestio impropria”, ma questa espressione è puramente convenzionale e, essa stessa, “impropria”.

Una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto contrattuale che può intercorrere tra assicurato ed assicuratore, e non essere invocata nei rapporti con terzi. Solo nell’ambito del rapporto contrattuale, infatti, l’assicuratore “gestisce”, come un mandatario, gli interessi dell’assicurato.

Sussiste, quindi, una differenza ontologica tra mora e mala gestio nel rapporto contrattuale (che afferisce ad una obbligazione di fare) e la mora per l’inadempimento di una obbligazione di dare, quale è quella che sorge in seguito al fatto illecito.

L’assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi del proprio assicurato, quindi, potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale.

Esempio:

L’assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l’assicurato esposto alla pretesa del danneggiato per l’eccedenza del credito risarcitorio rispetto al massimale.

Nel rapporto tra assicuratore e danneggiato (non contrattuale), l’assicuratore è solo un debitore e, se non paga entro i termini ex art. 148 Codice delle Assicurazioni, è in mora come qualsiasi altro debitore.

Conclusioni della Corte:

a) La condanna dell’assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell’attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi.

b) Il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale; quanto alla mora, l’assicuratore è un debitore come tutti gli altri.

c) Se si seguisse il principio applicato dalla Corte d’Appello, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l’adempimento senza conseguenze, anche se il danno supera il massimale.

Nel caso specifico:
Poiché l’atto introduttivo del giudizio conteneva la domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento del capitale, nonché “degli interessi e rivalutazione”, ciò basta per legittimare il giudice a provvedere sulle conseguenze della mora, anche oltre il massimale.

Il ricorso è accolto.

Condividi articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

Consulenza Legale Gratuita

Contattaci per un primo consulto gratuito e senza impegno. Analizzeremo il tuo caso per spiegarti in modo chiaro quali sono i tuoi diritti e le concrete possibilità di azione.

Compila il form con le info richieste e contatta direttamente l’avvocato