Ritardo di Poste Italiane: illegittima limitazione di responsabilità

Con la sentenza numero 8070 del 25/03/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Scarano– relatore Cricenti) ribadisce che a Poste italiane si applica il regime della responsabilità risarcitoria da inadempimento del diritto comune.

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

La società Alfa, al fine di partecipare ad una gara di appalto indetta da un Comune, affidava il plico contenente la domanda di partecipazione e tutti gli allegati a Poste Italiane, utilizzando il servizio che prevede la consegna della missiva entro il giorno successivo (Celere 1 plus). La consegna, tuttavia, avveniva cinque giorni dopo la spedizione e oltre i termini di chiusura del bando, cui inevitabilmente la società Alfa non ha potuto partecipare.

La società Alfa conveniva, dinanzi al Tribunale di Bari, Poste Italiane spa al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata partecipazione alla gara di evidenza pubblica. Il tribunale barese riconosceva l’inadempimento, peraltro non negato dalla stessa convenuta, ma riteneva applicabile la normativa speciale prevista dal DM 26.2.2004 (cd Carta della qualità) a mente del quale il risarcimento del danno cagionato dalla società di spedizione è limitato all’importo sostenuto per l’invio del plico e, quindi, nel caso di specie a nove euro.

La pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Bari.

2. Ritardo Poste Italiane e limitazione di responsabilità: il giudizio di legittimità

La Corte di Appello di Bari, in particolare, richiama la sua precedente giurisprudenza sui casi simili, affermando quanto segue. Vero è che la regola che, all’interno della legge sul servizio postale del 1973, limitava, nel caso di ritardo nella consegna, la responsabilità di Poste Italiane ad un indennizzo per lo più commisurato alla spesa della spedizione, è stata dichiarata incostituzionale; vero è, altresì, che anche la legge del 1999 è stata poi modificata dalla successiva del 2011 nel senso di una ulteriore eliminazione delle situazioni di privilegio; ma è altresì vero che dall’insieme dei principi della legislazione postale e soprattutto da quanto previsto nel decreto ministeriale del 2004 si può ancora sostenere che le Poste, ove ritardino nella consegna, siano tenute soltanto al rimborso, a titolo di indennizzo, del costo della spedizione, ma non già del danno causato, anche perché quest’ultimo è imprevedibile e come tale non risarcibile. A ciò si aggiunga le sottoscrizione espressa delle clausole limitative della responsabilità di Poste Italiane da parte della società Alfa.

Il ricorso di legittimità di Alfa si struttura in due motivi. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, si censura la violazione degli articoli 1176, 1218, 1223 e 1225 del codice civile, laddove la corte di merito ha mancato di considerare che in ragione delle sentenze della Corte costituzionale numero 254.2002, che interveniva sulla legge del 1973 e numero 46.2011, si è stabilito il principio per cui è da ritenersi incostituzionale la limitazione della responsabilità di Poste italiane per i danni cagionati dal ritardo o dallo smarrimento della corrispondenza. Del pari, afferma Alfa nel motivo in esame, la mancata conoscenza del contenuto del plico da parte del vettore postale è irrilevante ai fini dell’azione risarcitoria.

Con il secondo motivo si censura, sempre ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, la violazione degli articoli 1341 e 1342, così evidenziando che la clausola limitativa non era stata espressamente accettata e comunque non era riportata nel cedolino di spedizione, con la conseguenza che il ricorrente non poteva conoscerla.

La Corte esamina i motivi congiuntamente e afferma quanto segue.

La Corte comincia con un excursus normativo/giurisprudenziale della materia, ricordando che inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest’ultimo.

Infatti, l’articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che “L’Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.”

Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione“

Il ricorso è quindi accolto e rimesso alla Corte di appello perché applichi i principi formulati dalla Corte di legittimità.

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