La perdita di chance patrimoniali: oneri allegativi e probatori e presunzioni.

Il giudice unico del Tribunale di Foggia tratta il tema della perdita di chance patrimoniale in una ipotesi di responsabilità ex. art. 2051 cc.

Nella sentenza numero 2386 del 15.10.2024 il giudice unico del Tribunale di Foggia, dott.ssa Concetta Potito, tratta il tema della perdita di chance patrimoniale in una ipotesi di responsabilità ex. art. 2051 cc. Volume consigliato: Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale

Tribunale di Foggia -sez. I civ.- sentenza n. 2386 del 15-10-2024

1. I fatti di causa


Tizio è proprietario di alcuni locali commerciali che vennero interessati, nel novembre 2019, da fenomeni di infiltrazione di acque provenienti da tubature idriche pubbliche. Segnatamente, a fronte di una ostruzione del pozzetto della rete fognaria, per la cui riparazione furono necessari due giorni, i locali di Tizio furono interessati da fenomeni infiltrativi sia alle pareti che ai pavimenti, che resero necessari lavori di ripristino che durarono diversi mesi.
Tizio agì nei confronti dell’Ente preposto alla gestione e manutenzione della rete idrica, dapprima con un procedimento di atp, e quindi con il giudizio di merito.
Il giudizio di merito si esaurì nell’acquisizione della consulenza tecnica svolta in sede di atp, la quale assumeva la sussistenza del nesso di causa tra gli sversamenti di liquame e i danni subiti agli immobili di Tizio.
Ai sensi dell’art. 2051 cc, quindi, e non avendo l’Ente dimostrato il caso fortuito, questi venne condannato a rifondere il danno emergente subito da Tizio.
La causa, tuttavia, è di particolare interesse per quanto riguarda un’altra posta di danno vantata da Tizio, a titolo di mancato guadagno.
Tizio, infatti, affermava che aveva dato mandato ad una agenzia immobiliare nell’aprile del 2019, di locare gli immobili e che, a causa dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi, conclusisi solo nel marzo 2020, l’immobile fu fittato solo a decorrere da aprile 2020. Tizio chiedeva, quindi, a titolo di mancato guadagno, il corrispettivo dei canoni di affitto persi (euro 1.300,00 al mese) nel periodo che va da novembre 2019 (data dell’evento) ad arile 2020 (data in cui riuscì ad affittare l’immobile). Volume consigliato: Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

2. I giudizi di merito: la perdita di chance


Il Tribunale qualifica la posta di danno come perdita di chance, quale “danno attuale derivante da una perdita di occasione favorevole, risarcibile se e in quanto l’occasione favorevole sia funzionalmente connessa alla cosa o al diritto leso.”
Indi la sentenza delinea la differenza con il danno futuro, che richiede, quest’ultimo, la ragionevole certezza in ordine ad un evento che dovrà accadere. Il danno da perdita di chance o di occasione favorevole, si delinea come un danno attuale determinabile in via equitativa in ragione della maggiore o minore probabilità di trarre profitto dall’occasione perduta.
Si richiama, quindi, l’arresto Cass. 238/07, capostipite di questa posta di danno a mente del quale “il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione”.
La perdita di chance è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (Cass. n. 11355/2010, Cass. n. 10748/96, Cass. 9598/98, Cass. n. 15759/21).
In particolare la giurisprudenza della corte di legittimità parla per lo più di “criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili” (Cass. n. 15759/21).
Quindi, e per riassumere, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 20 ottobre 2015 n. 21170/2015, Cass. n. 22376/12).
Pertanto, la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: è, così, necessario “provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita (Cass. n. 10748/96). Secondo il Tribunale di Foggia, quindi, se ne deduce che l’onus probandi del danneggiato-creditore consisterà quindi nella dimostrazione dei requisiti necessari affinché possa raggiungersi il bene della vita cui si aspirava, ovvero nelle concrete possibilità o probabilità di ottenere quel bene.
La tesi maggioritaria in giurisprudenza ritiene che il potenziale della chance può esser valutato anche (e soprattutto) in base ad un giudizio presuntivo o prognostico (calcolo delle probabilità): la Cassazione ritiene infatti che “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di «chance» (…) ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta”.
In particolare, poi, nella sentenza si riportano i contributi dottrinali a mente dei quali nel calcolo del danno da perdita di occasione favorevole debba utilizzarsi il c.d. coefficiente di riduzione: si assume come parametro di riferimento il bene finale cui si aspirava diminuito del coefficiente di riduzione, risultante dal grado di probabilità di conseguirlo in relazione al caso concreto.
Indi si fa l’esempio classico del concorso pubblico. Se alla gara partecipano 10 concorrenti, per un unico posto disponibile, ipotizzando che l’utile economico complessivo perseguibile fosse 1000, il calcolo della chance perduta è data dalla possibilità di vincere il concorso ovvero 10 %: questo sarà il coefficiente di riduzione da applicare al guadagno sperato (10 % di 1000 = 100). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel valutare la chance risarcibile è possibile ricorrere a criteri con cui calcolare “il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest’ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.” (Cass. n. 15759/21).
Viceversa, la liquidazione del danno -che deve avvenire in funzione della possibilità che aveva il danneggiato di conseguire il vantaggio sperato, ad esempio applicando alla valutazione economica di quel vantaggio un coefficiente di riduzione che tenga conto di quelle probabilità (Cass. n. 4725)/1993 – può avvenire su base equitativa, posta la naturale difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio economico dovuto alla perdita della chance. In particolare nel campo lavoristico la Cassazione si è attestata sulla posizione secondo cui, in caso di perdita della chance di promozione, “il danno può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che tenga conto di quella probabilità, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non può esaurirsi nell’apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equità della determinazione adottata” (Cass. n.4725/1993).
Nel caso che occupa la domanda veniva rigettata, sulla scorta del seguente ragionamento.
Parte attrice allegava e documentava il mandato rilasciato all’agente immobiliare, sulla cui genuinità non vi erano contestazioni.
Il detto documento, a giudizio del Tribunale, rappresenta, in chiave ricostruttiva, il presupposto attraverso cui provare il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita dei convenuti.
Tuttavia, in ragione della embrionale progressione del fatto, va tenuto in debito conto che l’affidamento di un incarico di mediazione non può ritenersi equivalente o quanto meno antecedente prossimo di una trattativa negoziale. Pertanto, applicando i criteri della regolarità causale, non appare probabile che dopo circa 4 mesi di ricerca infruttuosa del contraente (dal 18.7.2019 -data di affidamento dell’incarico di mediazione- al 27.11.2019- data di causazione dell’evento dannoso-), sia possibile parlare di perdita di occasione derivante dalla mancata stipula di un contratto di locazione con decorrenza dicembre 2019.
La circostanza trova conferma nel fatto che l’attrice non ha documentato trattative in corso con potenziali conduttori; non risulta pertanto possibile individuare, sulla scorta dell’evidenza disponibile, un termine di decorrenza al danno da occasione mancata causalmente riconducibile alla indisponibilità dei locali commerciali.
Il Tribunale, quindi, facendo un ragionamento presuntivo, ritiene che non sia stata fornita la prova della chance di immediata locazione dell’immobile, proprio sulla scorta del fatto che lo stesso, al momento del fatto illecito, era in carico all’agenzia già da otto mesi e che l’attore non aveva provato la sussistenza di trattative pendenti non concretizzatesi a causa dello stato dei luoghi.

MICHELE ALLAMPRESE 27/11/2024

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