SUICIDIO DI PAZIENTE DI STRUTTURA ASSISTENZIALE – IL DANNO IURE PROPRIO
DEI CONGIUNTI SI QUALIFICA COME DA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE.
Nella sentenza numero 4644 del 21.02.2025 la III Sezione della Corte di
Cassazione, presidente Scrima, relatore Porreca, chiarisce che la
responsabilità della struttura assistenziale per i danni da lesione del
rapporto parentale dei congiunti della vittima primaria è da qualificarsi
come da responsabilità extracontrattuale con relativo riparto dell’onere
probatorio ex. art. 2043 cc.
I fatti di causa e i giudizi di merito.
Tizia, malata psichiatrica e ospite di una struttura socioassistenziale,
si suicidava durante il soggiorno nella struttura. Per tale motivo i
prossimi congiunti di Tizia convenivano in giudizio la Cooperativa che
gestiva la struttura socioassistenziale, onde chiedere il risarcimento del
danno parentale subito per l’omessa vigilanza e controllo sull’ospite.
La Cooperativa si costituiva in giudizio e declinava la propria
responsabilità, poiché il suo compito era unicamente quella di fornire
vitto e alloggio, mentre spettava alla competente Asl l’assistenza
sanitaria e la vigilanza. Per tale motivo gli eredi di Tizia chiedevano e
ottenevano la chiamata in causa della competente Ausl, la quale ultima
chiedeva la chiamata in garanzia la propria compagnia assicurativa.
Costituito in questi termini il contraddittorio, la domanda veniva accolta
in primo grado, con sentenza però ribaltata in appello.
In particolare la Corte d’Appello riteneva non configurabile,
contrariamente a quanto affermato in prime cure, un rapporto contrattuale
con i parenti del paziente, sussistendo solo quello con quest’ultimo da
contatto sociale, e dovendosi escludere non previsti effetti protettivi
nei confronti dei terzi, per carenza di indici normativi anche di carattere
costituzionale come quelli valevoli nel sottosistema dei danni da nascita
indesiderata, sicché la domanda doveva qualificarsi a titolo aquiliano, con i conseguenti oneri attorei di prova del rapporto di causa e della colpa.
E proprio sulla mancata prova dell’elemento psicologico della colpa che la
Corte ha fondato la motivazione di rigetto, atteso che gli attori non
avevano fornito la prova della patologia psichiatrica di Tizia, con
relativa irrilevanza del dato fattuale acquisito in giudizio dell’assenza
di personale di sorveglianza al momento del ferale gesto.
Il ricorso per Cassazione
Propongono ricorso per Cassazione gli eredi di Tizia, lamentando, tra gli
altri, la violazione degli articoli 1218 e 1697 cc, poiché secondo gli
esponenti la responsabilità andava inquadrata nell’alveo di quella
contrattuale con relativo onere della prova della patologia psichiatrica
a carico della convenuta.
Ove si fosse inquadrata l’ipotesi nell’alveo della responsabilità
contrattuale, infatti, la assenza di patologia psichiatriche che
necessitavano di sorveglianza era inquadrabile come un caso fortuito a
favore della struttura in caso di responsabilità contrattuale, e viceversa
diventava onere probatorio a carico degli attori nell’ipotesi di
responsabilità extracontrattuale.
La Corte rigetta il ricorso sulla scorta della seguente motivazione.
Si premette che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura
sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore
dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle
prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il
principio generale di cui all’art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la
conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del
paziente per i danni ad essi derivati dall’ inadempimento dell’obbligazione
sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca
nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 11320/22).
In particolare la Corte riprende la motivazione della corte di merito, la
quale afferma “in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso
una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure
proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui
l’ iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario
portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, deve escludersi che
l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art. 1218 cod.
civ., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata
struttura e il ricoverato; ne consegue che l’ambito risarcitorio nel quale
la domanda dev’essere inquadrata è necessariamente di natura
extracontrattuale, atteso che quelli non possono essere nella specie
qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia
protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il
paziente esclusivamente ove l’ interesse del quale tali terzi siano
portatori risulti allegato e provato come esso stesso strettamente connesso
a quello già regolato sul piano della specifica programmazione negoziale.
La Corte di Cassazione, quindi, rigetta il ricorso e le pretese
risarcitorie dei congiunti di Tizia rimangono inevase.





