Spese legali stragiudiziali in materia di RCA. Quando sono dovuti?

SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RCA. QUANDO SONO DOVUTI? I
CHIARIMENTI DELLA SUPREMA CORTE.


Nella sentenza numero 9849 del 15.04.2025 la III Sezione della Corte di
Cassazione, presidente Rubino, relatore Giannitti, chiarisce quando e in
che termini sono risarcibili le spese di assistenza legale stragiudiziale
in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.


I fatti di causa e i giudizi di merito.
La vicenda giudiziale che occupa, e che costituisce il pretesto per la
Corte di riassumere gli insegnamenti della propria giurisprudenza in tema
di spese stragiudiziali, trae origine da un sinistro stradale a seguito
del quale l’assicuratore formulava offerta, comprensiva di spese
stragiudiziali, che il danneggiato riteneva incongrue anche in relazione
a queste ultime. In particolare l’assicuratore inviava offerta di euro
2.400,00 comprensiva di euro 400,00 a titolo di spese.
In sede di primo grado l’attore chiedeva il riconoscimento della maggior
somma a titolo di spese legali, per euro 1.800,00, ma la domanda veniva
rigettata dal Giudice di Pace con la motivazione che si può riassumere
come segue. L’assicuratore aveva gestito il sinistro e liquidato il danno
con solerzia, la procedura non presentava particolari difficoltà e
l’attività del difensore si era limitata all’invio della lettera di messa
in mora e all’inoltro di ulteriori due missive. Per tale motivo il
Giudice di Pace riteneva congrua l’offerta di euro 400,00 a titolo di
spese legali.
La sentenza veniva impugnata in Tribunale dall’originario attore, il
quale lamentava sia la mancata ammissione delle prove orali finalizzate a
provare l’attività stragiudiziale che la violazione dell’art. 148 del Cda
e del DM 55/14 in relazione alla congruità delle spese legali.
Il Tribunale, tuttavia, confermava la sentenza del Giudice di Pace.

Il Giudizio di legittimità.

Il danneggiato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione sulla questione
oggetto di esame, proponendo quattro motivi, sostanzialmente incentrati
sulla violazione degli art. 148 del Cdam del Dm 55/2014 e dell’art. 1223
cc.

I motivi sono trattati unitamente dalla Corte, che li rigetta
approfittando dell’occasione per proporre un excursus sulla sua
giurisprudenza in tema di rimborso delle spese legali stragiudiziali in
materia di responsabilità civile automobilistica.

La Corte ricorda che la sua giurisprudenza ha da tempo chiarito che, in
caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono
una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri
di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni
processuali. In particolare precisa che le dette spese sono ammissibili a
risarcimento se e solo se:

  • utili, là dove l’utilità dell’esborso, ai fini della possibilità di
    porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè
    in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere
    l’esito futuro del giudizio;
  • congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso
    contrario essere qualificate come danno evitabile con l’ordinaria
    diligenza ai sensi dell’art. 1227comma 2 c.c.;
  • non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal
    caso essere liquidato soltanto il compenso per l’assistenza legale.
    In particolare la Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 17357/2009 ha
    statuito che “In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il
    professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere
    diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi
    dell’art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali
    prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali.

Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l’assistenza
giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e
3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche
trattate ed all’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del
giudizio, anche non patrimoniali, e dell’urgenza richiesta” (tale
principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell’art. 20 del D.M.
n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente
o in concomitanza con attività giudiziali” in base al quale “L’attività
stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale,
che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola
liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”).

Nella pronuncia in esame, poi, si propone un excursus delle sentenze in
ordine al tema delle spese stragiudiziali, così ricordando come la n.
16990/2017 ha affermato che “… il rimborso delle spese di assistenza
stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo
sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase
precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di
porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in
vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito
futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività
stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo
le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari
delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la
corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e
non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad
esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso,
non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per
assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche
complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta
affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale
possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75
disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei
confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei
confronti delle nuove domande”.
Sul punto si è poi consolidato un orientamento che possiamo definire
granitico (Cass. n. 24682/2017,n. 2644/2018,n. 30732/2019,n.
24481/2020,n. 15732/2022,nn. 8571,15265e30854/2023).

Di queste pronunce, degna di nota è la Cass. 2644/2018 che afferma “le
spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare
l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale,
costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art.
1223c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in
esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque – non sarà dovuto il
risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con
l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); – non sarà dovuto
il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in
misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); – non sarà dovuto il
risarcimento per le spse non legate da un nesso di causa rispetto al
fatto illecito (art. 1223c.c.)”.
Ancora da segnalare la Cass. 24481/2020 che afferma che: “Le spese
sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno
emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un
legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro
rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e
che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le
tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto
alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti
per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali
relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”;
E infine la pronuncia in esame richiama l’insegnamento della Cass.
15732/2022 che afferma: “… le spese sostenute per attività legale
stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una
componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di
allegazione e prova. … ne consegue che la mera esistenza di una
proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in
cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a
riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo
importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad
evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla
piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all’aver
sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale
corrispondente. Il riconoscimento da parte dell’assicurazione, in favore
del danneggiato, di un importo per spese legali stragiudiziali nel
tentativo di chiudere bonariamente la controversia evitando il giudizio
non è un fatto irrilevante, perché comprova l’esistenza di un impegno
nell’attività stragiudiziale di entrambe le parti, per evitare appunto la
causa. In mancanza di una precisa allegazione sulla consistenza di tale
impegno, ed in mancanza di alcuna documentazione in ordine alla sua
avvenuta retribuzione (che il ricorrente non allega sia stata prodotta e
non considerata), appare corretta la decisione di merito …”.

La Corte, quindi, rigetta il ricorso ritenendo che il Tribunale abbia
fatto corretta applicazione dei principi de quo (perchè l’attività
difensiva stragiudizale svolta è risultata limitata agli incontri con il
cliente propedeutici all’invio di una sola missiva e la compagnia ha
prontamente offerto a fini transattivi la somma di Euro 400,00 per le
spese legali stragiudiziali, somma trattenuta in acconto dalla
danneggiata e ritenuta congrua da entrambi i giudici di merito) e perché
il ricorso non offre spunti per una meditata rivisitazione dei principi
sopra esposti, ai quali va dunque data continuità.

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