DANNI DA EMOTRASFUSIONI. IL DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE E’ IDENTICO PER IL DANNO DELLA VITTIMA PRIMARIA E QUELLO, IURE PROPRIO E IURE HEREDITATIS DELLE VITTIME SECONDARIE IN CASO DI SUCCESSIVO DECESSO DEL DANNEGGIATO.


Nella sentenza numero 31029 del 04.12.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Travaglino, relatore Tassone, chiarisce i termini di decorrenza della prescrizione in caso di decesso della vittima successiva alla scoperta della patologia.


I fatti di causa e i giudizi di merito.
Gli eredi di Tizio convenivano in giudizio il Ministero della salute per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, sia iure proprio che iure hereditario, in seguito al decesso del congiunto, conseguente ad una trasfusione di sangue infetto.
La domanda veniva accolta in primo grado, limitatamente al danno iure hereditario.
La sentenza veniva impugnata dal Ministero, ma la corte d’appello confermava la pronuncia, ribadendo il termine decennale della prescrizione del danno iure proprio.


Il ricorso di legittimità
Propone ricorso per Cassazione il Ministero della Salute, denunciando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2947, comma 3, cc. e 157 cp in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.”
In particolare si censura l’applicazione decennale anziché sessennale del termine di prescrizione del danno iure proprio patito dagli eredi di Tizio e la errata individuazione del dies a quo della prescrizione.
In particolare afferma il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere presente che l’exordium praescriptionis deve essere il medesimo, sia nel caso di danno patito direttamente dall’emotrasfuso sia del danno patito dai suoi congiunti, per cui, come per il primo, anche per i secondi il termine prescrizionale decorre da quando il diritto può essere fatto valere e dunque da quando si sono manifestate le conseguenze lesive della trasfusione di sangue infetto.
Il motivo viene accolto, nel suo rilievo afferente il dies a quo del termine di prescrizione.
Innanzitutto va evidenziato che Tizio decedeva il 6 luglio 2006, e che
l’atto di citazione, con cui è stato instaurato dai suoi eredi il giudizio di primo grado, è stato notificato il 27 luglio 2014, mentre i segni della malattia si sono manifestati negli anni 2000/2001, in particolare nel 2000 avveniva il ricovero con la diagnosi e nel 2001 veniva riconosciuto l’indennizzo ex. L. 210/92.
Chiarisce la Corte come con indirizzo consolidato si sia da tempo stabilito che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento jure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima jure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale, alla data del fatto (Cass. 7553/12 20882/18, 19658/23 e 34570/23).
Quindi il motivo, nel profilo afferente la durata del termine di prescrizione viene rigettato.
La Corte, invece, e in ordine all’aspetto del dies a quo, ricorda come già con Cass. SS.UU. 576/08 si è chiarito come il detto termine non debba decorrere dal contagio, ma dal momento in cui si esteriorizza la malattia e quindi diventa percepibile all’uomo medio. Il principio non viene scalfito neppure in caso di decesso della vittima, per quanto attiene i danni iure hereditatis, non potendosi far decorrere il termine de quo dalla morte del danneggiato se non è conoscibile all’uomo medio la causa della stessa come correlabile con la condotta illecita dell’agente (Cass. 7553/12). La Corte, altresì, e con la sentenza numero 34570/23 ha chiarito che il principio si estende anche al danno iure proprio degli eredi, il cui termine di prescrizione soggiacerà allo stesso principio in termini di dies a quo del danno iure hereditatis. Il principio, quindi, e venendo al caso che occupa, si applica anche all’inverso; vale a dire che la morte del danneggiato non posterga il dies a quo della prescrizione se è già noto agli eredi il fatto generatore della responsabilità.
Applicando i suddetti principi, quindi, il dies a quo della prescrizione decennale, correttamente individuata dai giudici di merito per il danno iure proprio non decorrerà dalla morte della vittima primaria, e quindi dal 2006 (con relativo rispetto del termine in ragione della notifica dell’atto di citazione nel 2014) ma da quello del riconoscimento dell’indennizzo e, quindi, dal 2001.


Il ricorso viene quindi accolto e la causa viene decisa anche nel merito con il rigetto integrale dell’originaria domanda per intervenuta prescrizione anche del diritto al risarcimento dei danni iure proprio.


Avv. Michele Allamprese

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