CASO RESINOVICH. UNA NUOVA FIGURA PROCESSUALE. L’AMICO SPECIALE.

La vicenda giudiziaria che è seguita al ritrovamento del cadavere della povera Liliana Resinovich ha visto, recentemente, l’ingresso di una nuova figura processual-mediatica, quella del difensore dell’”amico speciale”.

Non sarà sfuggito, infatti, come nei talk show televisivi vi sia la presenza, oltre agli avvocati e ai consulenti dei familiari di Liliana e quelli dell’indagato, il povero Sebastiano Visintin (un po meno invero questi ultimi) sempre più preponderante quella dell’avvocato difensore di Claudio Sterpin, appunto l’amico speciale.

L’arcano è stato chiarito, nell’ultima puntata di “Quarto Grado” da Gianluigi Nuzzi, il quale ha espressamente chiesto al difensore di Sterpin se, in caso di rinvio a giudizio di Sebastiano Visintin, Claudio avrebbe chiesto di costituirsi parte civile. La risposta è stata, e non poteva essere diversa, positiva.

Ora, il nostro codice di procedura penale, all’articolo 75, conosce la figura del “danneggiato da reato” vale a dire di quel soggetto che agisce nel processo penale per le restituzioni o per il risarcimento del danno. Claudio Sterpin, secondo la sua prospettazione, ed avendo avuto una relazione sentimentale con la vittima, avrebbe subito un danno morale dalla morte di Liliana, del quale intende chiedere il risarcimento all’autore del fatto, appunto costituendosi parte civile.

Se nei confronti di Sebastiano Visintin il Pubblico ministero dovesse esercitare l’azione penale, quindi, in udienza preliminare si aprirà lo scontro con Claudio Sterpin, con il primo che punterà ad ottenere un provvedimento di esclusione e il secondo che insisterà per partecipare al giudizio ed esercitare l’azione di risarcimento in danno dell’imputato. 

Ma nella fase delle indagini, al netto della partecipazioni ai talk show, quali sono i margini di manovra della parte “amico speciale”.?

Claudio Sterpin è stato, giustamente, sentito in sede di incidente probatorio, data l’età e alla presenza del suo difensore (almeno così è sembrato di intendere guardando le immagini televisive divulgate) ma ad oggi non ha chiesto di partecipare con propri consulenti alla perizia sui coltelli assunta sempre in incidente probatorio e che partirà a settembre. Non sappiamo se durante l’escussione di Sterpin il suo difensore sia stato ammesso all’esame, e quindi se gli sia stato consentito di rivolgere domande al suo assistito.

Certo è che si tratta di una situazione ai limiti delle regole processuali, che però dovrebbe far riflettere.

Vedremo cosa accadrà, fermo restando che l’iscrizione nel registro degli indagati e il focus delle indagini sulla sua persona, continua ad essere dal punto di vista giudiziario la cosa migliore che potesse accadere a Sebastiano; il quale, in questo modo, potrà ottenere una pronuncia di archiviazione (certamente vagliata anche dal GIP attesa la prevedibile opposizione dei familiari di Liliana) uscendo finalmente di scena come potenziale assassino e rientrandovi a pieno titolo come persona offesa.

Poi, finalmente, le indagini sul delitto potranno cominciare seriamente. Magari disponendo quella famosa terza perizia, che possa dirimere il contrasto tra le due precedenti e chiarire in modo definitivo se si sia trattato di omicidio o suicidio.

AVV. MICHELE ALLAMPRESE

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