La scelta del giudizio abbreviato, all’epoca del processo di primo grado, fu giusta?
E’ indiscutibile come all’epoca la decisione apparisse logica e sensata; l’istruttoria del Pubblico Ministero, infatti, dava esiti incerti, e il fermo di Alberto Stasi non fu convalidato dal GIP.
La decisione, oltretutto, fu proficua, visto che in primo grado il GUP assolse Alberto Stasi.
Ma con il senno di poi, e quindi per pura accademia e con tutti i limiti delle valutazioni postume, possiamo ancora ritenere corretta quella decisione?
Cosa sarebbe accaduto se si fosse celebrato un processo a cognizione ordinaria?
Oggi possiamo affermare con assoluta tranquillità che la vicenda meritasse un esame pieno e compiuto nel dibattimento e nella sua sede naturale, in Corte d’assise; quindi con acquisizione delle prove in contraddittorio, davanti ad un Giudice collegiale e a prevalente componente laica, e con udienze pubbliche. Questo, però, vale per tutti i processi che riguardano fatti di sangue e che hanno determinato clamore e indignazione nell’opinione pubblica.
E’ bene ricordare, infatti, che nel 2009, epoca della celebrazione del processo in primo grado, i giudizi di competenza della Corte d’assise per i quali l’imputato chiedeva il rito abbreviato erano ancora celebrati dinanzi al Gup. Solo nel 2019 è stata introdotta la riforma che ha disposto che, anche in caso di giudizio abbreviato, la decisione venisse assunta dalla corte d’assise, e nella stessa norma si escludeva anche il beneficio del rito alternativo per i delitti puniti con l’ergastolo.
Quindi, in primo grado, per scelta dell’allora difesa di Stasi, la decisione fu assunta sulla scorta degli atti di indagine, anche se, in via preliminare il GUP dispose la super perizia medico-legale e sulla scorta della stessa assolse Stasi.
Però, in un dibattimento compiuto si sarebbero potuti esaminare altri aspetti che poi avrebbero potuto portare ad una decisione più meditata e completa. Altresì, ma questo non rileva (o non dovrebbe rilevare ai fini processuali) Stasi avrebbe potuto esporre le sue ragioni all’esito dell’istruttoria dibattimentale, rilasciando spontanee dichiarazioni o facendosi esaminare dal Pm, dalla Corte e dalla difesa delle parti civili, in una pubblica udienza.
Nel dibattimento si sarebbero potute evidenziare le incongruenze nelle indagini e le palesi contraddizioni tra gli operatori di Pg che agirono su delega dell’allora sostituto procuratore; si sarebbero potuti approfondire gli aspetti relativi alla bicicletta, escutere i testimoni oculari sull’avvistamento del velocipede, ma, ribadiamo, soprattutto, si sarebbe potuto sottoporre ad esame pubblico e compiuto, Alberto Stasi. Il condannato, infatti, è oggi il miglior difensore di se stesso.
Appare, infatti, indubbiamente credibile, anche se intervistato in una confort zone e plausibilmente indignato per il torto giudiziario subito, che lo fa entrare in empatia con i comuni cittadini.
La vicenda giudiziaria di Alberto Stasi, comunque la si pensi, è tormentata ed estremamente singolare.
Fermato, con provvedimento non convalidato dal Gip.
Assolto in primo grado.
Assolto in appello.
Riforma della sentenza in cassazione, ma con rinvio per nuovi accertamenti.
Condanna nell’appello bis
Conferma in cassazione, contro il parere della Procura generale.
Richiesta di revisione rigettata.
Oggi le nuove indagini, con maxi perizie in incidente probatorio, riascolto dei testi e iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio.
Ci fosse stato un pieno e compiuto dibattimento, ove sarebbero potuti emergere anche gli elementi a sostegno delle piste alternative, forse l’esito finale della vicenda Stasi sarebbe stato diverso.
Invero, l’ansia di raccolta della prova, che poi è alla base dello spasmodico ricorso all’incidente probatorio nella fase delle indagini, non fa bene all’accertamento della verità che, ricordiamo, trova nel dibattimento il suo luogo di formazione e compimento.
Non sarebbe male tornare al “processo penale dei padri”, dove la pubblica accusa raccoglie gli elementi indiziari, sia quelli a favore che contro l’indagato, ne chiede il rinvio a giudizio se sussiste la ragionevole previsione di condanna (dalla riforma Cartabia in poi, prima bastavano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio) e nel dibattimento si svolge, nel contraddittorio, la raccolta delle prove e l’accertamento dei fatti.
Una deriva americana, con al centro la fase delle indagini preliminari e l’uso/abuso dell’incidente probatoiro, che non fa bene allo Stato di diritto, è contraria alla Costituzione e tradisce la tradizione processualpenalistica garantista europea.





