LA TABELLA UNICA NAZIONALE E’ APPLICABILE ANCHE A SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICHE ANTECEDENTI ALLA SUA PUBBLICAZIONE? LA PAROLA ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Tizio, danneggiato in seguito ad un sinistro stradale, conviene in giudizio Caio e il proprio assicuratore per sentirli condannare al risarcimento della maggior somma di euro 235.000,00, a fronte di una offerta ricevuta ante giudizio di euro 100.000,00.

Tizio incardina il Giudizio al Tribunale di Milano, e il Giudice assegnatario, non casualmente il Presidente della X Sezione (quella che si occupa di responsabilità civile) dott. Damiano Spera, prima ancora di ammettere i mezzi istruttori, interroga la Corte di Cassazione ex. art. 363 bis in ordine alla retroattività della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno da macro lesioni.

Come noto, con DPR del 13.01.2025 n. 12, veniva definitivamente approvata la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento delle macro lesioni, attuando un indirizzo normativo risalente al 2017 e con la finalità di creare un sistema omogeno di liquidazione del danno, così superando il criterio delle tabelle applicate dai singoli Tribunali.

L’art. 1 comma XVIII della Legge 124/2017 e il DPR 12/2025 affermano chiaramente che le Tabelle si applicano per i sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, e quindi, dal 05.03.2025.

Nella giurisprudenza di merito successiva all’applicazione delle tabelle, e in dottrina, tuttavia, si è distinto un orientamento a mente del quale sarebbe legittimo per il Giudice, ex. art. 1226 cc applicare le tabelle anche a sinistri occorsi in data antecedente.

In particolare l’orientamento afferma che “la T.U.N., in quanto tabella di matrice normativa del danno biologico, abbia una portata generale e debba, pertanto, integrare il parametro di ogni liquidazione del danno biologico macropermanente, così sostituendosi integralmente alla Tabella milanese, di matrice pretoria, quale nuovo criterio unico di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.”

La tesi trova conforto anche in un obiter dictum della Cassazione che con Sentenza 11319/25 ha ritenuto ammissibile l’applicazione retroattiva della TUN.

Del pari, tuttavia, si evidenzia anche un orientamento dottrinario e giurisprudenziale di segno opposto, che assume la non applicabilità retroattiva della TUN, in quanto “la sua applicazione è espressamente limitata dalla legge ai sinistri verificatisi successivamente a una specifica data (il 5 marzo 2025) e alle lesioni originate da cause determinate, ossia da incidenti stradali e nautici e da malpractice medica.”

Il Presidente dott. Spera, quindi, approfitta dell’art. 363 bis cpc che,

introdotto con la riforma Cartabia consente al Giudice di merito di interrogare la Corte sull’interpretazione delle norme.

I quesiti posti dal Tribunale di Milano alla Suprema Corte sono i seguenti:

Se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;

2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

Il giudizio viene quindi sospeso in attesa della Suprema corte.

Condividi articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

Consulenza Legale Gratuita

Contattaci per un primo consulto gratuito e senza impegno. Analizzeremo il tuo caso per spiegarti in modo chiaro quali sono i tuoi diritti e le concrete possibilità di azione.

Compila il form con le info richieste e contatta direttamente l’avvocato