Nella sentenza numero 12875 del 14.05.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Travaglino, relatore Cirillo, il Supremo collegio chiarisce i termini della responsabilità per il danno da calunnia.
1. I fatti di causa e i giudizi di merito.
Tizio, commerciante di articoli per parrucchieri, partecipava ad una fiera ove esponeva prodotti che, secondo la tesi della società Alfa erano contraffatti, commettendo, così, il reato di cui all’art. 473 cp.
Tizio veniva, quindi, querelato, rinviato a giudizio e infine assolto perché il fatto non sussiste.
Tizio propone, così, un autonomo giudizio civile teso ad ottenere la condanna della società Alfa al risarcimento dei danni patrimoniali (spese di difesa nel giudizio penale) e non patrimoniali (danni d’immagine e alterazione delle condizioni di vita) asseritamente subiti.
La domanda viene rigettata sia in primo grado che in appello, e la Suprema Corte approfitta del ricorso di legittimità proposto da Tizio per ribadire i capisaldi della responsabilità per danni da calunnia.
Il caposaldo in materia è dato dall’affermazione che “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo; ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall’altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all’interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata.”
Il ricorso di Tizio viene rigettato, trovando piena corrispondenza la motivazione della Corte di merito negli insegnamenti della Suprema Corte.
Il primo motivo, in particolare, invocando la violazione dell’art. 2043 cc, assume che il danneggiato deve provare esclusivamente i presupposti della civile responsabilità, essendo quindi indifferente il presupposto del dolo, posto alla base dell’elemento psicologico del reato di calunnia.
Il secondo motivo rileva la violazione dell’art. 2697 cc, assumendo che l’onere dell’attore che agisce per il risarcimento del danno de quo si limita al fatto, al danno e al nesso di causa, e che detti elementi sono stati provati in giudizio.
La Corte rigetta il ricorso, ed entrambi i motivi, facendo piena adesione al suo consolidato orientamento, confermando che l’onere assertivo e probatorio del danneggiato prevede di dover provare i presupposti del reato di calunnia, e quindi anche l’elemento psicologico del dolo.
Avv. Michele Allamprese





