RISARCIBILE IL DANNO DEL TRASPORTATO CHE ACCETTA DI SALIRE SU AUTO GIUDATA DA SOGGETTO IN EVIDENTE STATO DI EBBREZZA?

Nella sentenza numero 21896 del 31.07.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Rubino, relatore Tassone il Supremo collegio chiarisce i termini della corresponsabilità del trasportato.

1.           I fatti di causa e i giudizi di merito.

Tizio, trasportato sull’autoveicolo condotto da Caio, perdeva la vita in seguito ad un sinistro della strada autonomo, poiché l’autovettura finiva fuori strada in un tratto curvilineo a causa della condotta di giuda del conducente.

Gli stretti congiunti di Tizio promuovevano giudizio risarcitorio in danno della Compagnia che garantiva l’autovettura e del suo conducente/proprietario, al fine di ottenere il risarcimento dei danni parentali subiti.

La Compagnia si costituiva in giudizio ed eccepiva quale motivo ostativo al risarcimento che il de cuius aveva accettato di essere trasportato su un veicolo condotto da soggetto in evidente stato di ebbrezza.

Il Tribunale adito in primo grado rilevava d’ufficio il concorso, o meglio, la cooperazione colposa della vittima del sinistro nella produzione del danno, dato che egli aveva accettato di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza (tasso 1,89 rispetto a 0,50); escludeva la risarcibilità del danno da lucida agonia e dimidiava del 50% le restanti voci di danno riconosciute, in applicazione dell’art. 1227 cc.

La sentenza, su gravame dei congiunti di Tizio, veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello, limitatamente alla percentuale di corresponsabilità, che veniva ridotta al 30%.

*****

La sentenza di appello veniva impugnata in Cassazione dai congiunti di Tizio, con unico motivo proposto ex. art. 360 I comma n. 3 lamentando la violazione dell’art. 2065 cc.

In particolare i ricorrenti lamentavano l’errore nel ritenere esistente la cooperazione colposa del terzo trasportato, non avendo considerato: a) che non vi era stata una condotta attiva di cooperazione colposa della vittima, tale da inserirsi nella serie causale che aveva portato al verificarsi del sinistro; b) che non vi era prova né dell’ebbrezza del conducente né della consapevolezza, da parte del trasportato, di tale stato di ebbrezza, dato che non ogni superamento del tasso alcolemico è di per sé percepibile secondo l’ordinaria prudenza o diligenza.

Il motivo viene rigettato dalla Corte con la seguente motivazione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla cooperazione colposa del creditore, con particolare riferimento alla circolazione su motociclo abilitato al trasporto di una sola persona (Cass. 18974/06) e del consenso che si forma tra conducente e trasportato che scrimina la condotta civilisticamente illecita del primo, con conseguente inammissibilità a risarcimento del trasportato.

Altresì, si richiama anche la giurisprudenza sul concorso colposo del danneggiato che non si allaccia la cintura di sicurezza, secondo la quale , sebbene la condotta non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”

Venendo ad ipotesi simili a quella per cui è causa, la Corte evidenzia come il tema della tutela del terzo trasportato è stato specificamente affrontato dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale, alla luce della quale questa Corte ha già affermato, ex art. 1227, comma 1, cod. proc. civ., che “L’, comma 1, cod. civ., interpretato in senso coerente con l’ della – che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti – non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza, e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore” (Cass. 24920/24).

Applicando i suddetti principi la Corte ha ritenuto che è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ.

Giova ancora rilevare che la corte di merito ha scrupolosamente applicato gli insegnamenti di cui alla Cass. n. 11698/14, secondo cui, ai fini di individuare correttamente l’evento dannoso, in relazione al quale si pone la questione del concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere riguardo non all’incidente stradale in sé considerato, quanto piuttosto alla intera serie causale, all’interno della quale occorre individuare l’evento dannoso subito dalla vittima.

L’evento dannoso per il danneggiato, invero, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all’incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente; occorre prendere in considerazione la “lesione del bene giudico tutelato”, e quindi nel caso di specie la morte del trasportato (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale evento dannoso non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati dei diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l’auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo o ben potendo conoscere, avendo anch’egli abusato di bevande alcoliche quella stessa sera, insieme ed al pari del conducente, lo stato di ebbrezza in cui versava il medesimo.

È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nell’unico motivo di ricorso, che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all’inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l’evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato – del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente, circostanza questa che riconduce l’assunzione dell’alcol ad un momento di comune consapevolezza ed accettazione del rischio fra vittima e conducente – pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell’auto – si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull’auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale.

Il ricorso veniva, così, rigettato.

Avv. Michele Allamprese

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