In questi giorni le cronache giudiziarie parlano dell’incidente stradale avvenuto ad Andria, lo scorso 19 settembre, e che ha visto la morte di un rider 18 enne impegnato nella consegna di cibo a domicilio.
L’incidente stradale è avvenuto ad un incrocio per cause che sono in corso di accertamento.
Cosa accade ora dal punto di vista giudiziario?
La Procura della Repubblica competente, quella di Trani, aprirà un fascicolo per omicidio stradale, indagando la conducente dell’autovettura con cui si è scontrato il giovane rider, e nel contempo valuterà anche che il datore di lavoro del ragazzo non abbia omesso le cautele necessarie per evitare che il proprio dipendente possa subire conseguenze lesive durante l’orario di lavoro.
Ricordiamo, infatti, che l’evento di cui stiamo trattando è sia un incidente stradale che un infortunio sul lavoro, atteso che il giovane rider era impegnato a svolgere la sua attività lavorativa.
La procura, quindi, delegherà la polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell’incidente, ai fini della responsabilità della investitrice e lo Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per verificare eventuali responsabilità del datore di lavoro. Di sicuro si disporrà anche un esame autoptico per valutare anche l’assenza di tracce di alcol o droga sul ragazzo, esami già svolti sulla persona dell’investitrice e che hanno dato esito negativo.
Ove si dovesse accertare la responsabilità di uno dei due soggetti, si andrà a processo e in quella sede i congiunti del ragazzo potranno esercitare le loro azioni risarcitorie, eventualmente chiamando in causa la compagnia assicuratrice dell’automobilista investitore.
Dal punto di vista indennitario e risarcitorio, in prima battuta sarà chiamata l’Inail a indennizzare i familiari del ragazzo defunto. Qui il diritto all’indennizzo dei familiari non è in discussone, atteso che non rileva la responsabilità del ragazzo nella causazione del sinistro ai fini dell’indennizzo, tranne ipotesi di scuola che non paiono esserci in questo caso.
Quindi la famiglia, e ove si dovesse accertare la responsabilità dell’investitrice, potrà chiedere alla sua compagnia assicurativa il risarcimento del danno differenziale, e quindi i danni morali da perdita del rapporto parentale. Stesso diritto potrà essere esercitato nei confronti del datore di lavoro in caso di violazione da parte dello stesso delle regole di cautela e prevenzione nei confronti del lavoratore subordinato.
avv. Michele Allamprese





