Nella sentenza numero 27245 del 12.10.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Graziosi, relatore Porreca, affronta l’ipotesi risarcitoria del danno provocato da un takle durante una partita di calcetto.
1. I fatti di causa e i giudizi di merito.
Il 6 maggio del 2006, a Padova, durante una partita di calcio amatoriale, Tizio colpiva con un takle da tergo Caio, procurandogli la rottura del legamento del crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.
Caio sporgeva querela in danno di Tizio, e il processo si interrompeva per intervenuta prescrizione in grado di appello, con condanna di Tizio alle pendenze civili, e rinvio alla giurisdizione civile per la quantificazione del danno.
La sentenza della Corte di appello penale venne riformata dalla Corte di cassazione, e la causa venne riassunta ex. art. 622 cpp dinanzi alla competente Corte d’appello civile.
Per potersi determinare una condotta illecita di Caio e conseguente obbligo risarcitorio in favore di Tizio, è necessario provare che la condotta del primo è avulsa dai normali comportamenti di gioco, tanto da risultare incoerente con lo sviluppo del gioco.
Secondo la ricostruzione fatta dai testimoni, dei quali uno particolarmente attendibile, l’arbitro, la scivolata avvenne a palla lontana e con un avversario che si frapponeva fra i due, quindi certamente idonea a determinare una responsabilità quantomeno civile, di Tizio. La Corte d’appello, quindi, liquidò il danno in favore di Caio facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano.
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Tizio propone ricorso per cassazione, sollevando due motivi, dei quali uno di interesse, che tuttavia viene dichiarato inammissibile perché cela il tentativo di una rilettura degli atti di causa e di un nuovo giudizio di merito, preclusa alla Corte di legittimità.
In Particolare Tizio lamentava il fatto che, utilizzando ai fini della decisione gli atti del processo penale, si era valorizzata la testimonianza della persona offesa che, tuttavia, nel processo civile sarebbe stato dichiarato non capace di testimoniare.
La Corte chiarisce che “va ribadito che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa purché logicamente sostenibile – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi, in questo quadro, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.
La scivolata, quindi, è costata cara al calciatore amatoriale Tizio.
Avv. Michele Allamprese





