Come può andare a finire, dal punto di vista giudiziario, la recente riapertura delle indagini sulla morte della povera Chiara Poggi?
Iniziamo dal procedimento attualmente pendente alla Procura di Pavia e inerente l’omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio.
Questo procedimento, come tutte le indagini, può avere un duplice sfogo. La richiesta di rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione.
Ove ci dovesse essere richiesta di archiviazione, un Giudice, il GIP, dovrà valutarne la fondatezza e alla stessa potrà essere proposta opposizione dalla sola famiglia Poggi.
Ove dovesse esserci richiesta di rinvio a giudizio, si celebrerà una udienza preliminare dinanzi al GUP, che dovrà valutare se sussistono elementi sufficienti, sulla base delle prove e degli indizi raccolti durante le indagini, per ritenere ragionevole la previsione di condanna.
Se il capo di imputazione provvisorio a danno di Sempio dovesse essere confermato, questi sarebbe chiamato a rispondere di omicidio volontario in concorso con Alberto Stasi o altri, dinanzi alla Corte d’Assise di Pavia. Ma proprio l’eventuale capo di imputazione in sede di ipotetico rinvio a giudizio è un primo punto di caduta, come diremo tra poco, sulla vicenda Stasi.
Ricordiamo anche il valore riflesso del procedimento per corruzione in atti giudiziari a carico del PM Mario Venditti che nel 2017 chiese l’archiviazione nel procedimento a carico di Andrea Sempio, il cui esito certamente influirebbe in un eventuale dibattimento. Se il dott. Venditti dovesse essere rinviato a giudizio, certamente l’esito del processo a suo carico influirebbe in quello a carico di Andrea Sempio.
Ma per Alberto Stasi quali sarebbero le conseguenze?
Ricordiamo che Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, quale unico responsabile dello stesso e che, quindi, la sentenza è passata in giudicato, in seguito alla definitiva conferma della condanna in Cassazione.
L’unico strumento a disposizione della difesa di Alberto Stasi per sovvertire il giudicato è quello di chiedere la “revisione della sentenza di condanna”, che tuttavia è una procedura complessa dall’esito inverto.
La revisione può essere chiesta, per quel che qui interessa, o perché i fatti riportati in sentenza sono incompatibili con quelli accertati da una sentenza successiva e divenuta irrevocabile (e quindi, per esempio, se ci dovesse essere una condanna definitiva a carico di Andrea Sempio che lo riconosce quale unico autore del delitto). Oppure la richiesta può essere formulata perché sono emerse nuove prove che possono da sole o unite ad altre già valutate, determinare il fatto che l’imputato doveva essere assolto
La richiesta si propone alla corte d’Appello individuata secondo lo schema che determina la competenza per i giudizi a carico dei Magistrati, e quindi nel nostro caso sarà competente la corte d’Appello di Brescia. Il procedimento consta di una fase preliminare per valutare l’ammissibilità del ricorso (quella che non fu superata dalla difesa di Olindo e Rosa nel processo per la revisione della sentenza della strage di Erba) ove si dovrà valutare se il ricorso e le prove addotte possano rispondere ai requisiti oggettivi per chiedere la revisione. Le prove devono essere non vagliate nel dibattimento, e possono essere anche preesistenti o delinearsi come prove scientifiche. Secondo la Cassazione anche la prova scientifica già svolta, ma eseguita con nuove tecniche, può essere considerata prova nuova idonea a sorreggere la richiesta di revisione.
Se si supera la fase preliminare, la cui decisione, qualunque sia, è ricorribile in Cassazione, si riapre il dibattimento, che si svolgerà nella corte d’appello come sopra individuata.
L’esito del procedimento, nel merito, può essere di rigetto o di proscioglimento, e la sentenza è ricorribile in cassazione.
Affinchè si ottenga il proscioglimento è sufficiente che si ingeneri il ragionevole dubbio che l’imputato doveva essere assolto. La finalità del processo di revisione, infatti, è di restituire dignità e libertà al soggetto ingiustamente condannato.
La revisione può essere chiesta dal PG della Corte d’appello ove su pronunciata la sentenza, dal condannato o da un suo congiunto. Al processo partecipa anche la parte civile.
In caso di accoglimento della domanda di revisione, verrà disposta anche la restituzione delle somme corrisposte dal condannato a titolo di risarcimento alle parti civili e allo Stato e si potrebbe aprire la procedura per la revisione dell’errore giudiziario.
A mio avviso, molto intelligentemente, la difesa di Alberto Stasi si è posta in una situazione di attesa sull’esito delle indagini sia a carico di Sempio che del PM Venditti. Poi, alla fine delle stesse, raccoglierà quanto emergerà (soprattutto con riferimento alle prove scientifiche) e tenterà la strada della revisione.
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