Nella sentenza numero 27469 del 15.10.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Rubino, relatore Rossi, affronta l’ipotesi risarcitoria del danno provocato dallo svicolo di un parco divertimenti acquatico.
Tizio, Il 5 luglio 2015, all’interno di un parco divertimenti, al termine di una discesa sullo scivolo acquatico denominato “toboga”, batté violentemente la testa sul fondo della piscina posta alla fine dello scivolo e, in seguito alle lesioni patite, sei giorni dopo perse la vita.
Tizia, quale coniuge ed erede legittima di Tizio, domandò giudizialmente la condanna della società che aveva in gestione il parco acquatico al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, evidenziando la responsabilità civile della struttura per violazione delle norme di comune prudenza ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. oppure, in subordine, per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. ovvero ancora, in via ulteriormente gradata, ex art. 2051 cod. civ. quale custode della struttura.
La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di giudizio.
Tizia propone ricorso per cassazione.
Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 I comma n. 3 perché i giudici del merito avevano valorizzato le dichiarazioni rese in sede di sit dal personale della struttura, dei quali si era censurata la incapacità a testimoniare e le dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio.
Con il secondo motivo si censura la motivazione apparente della sentenza, nella medesima parte in cui si valorizza la portata probatoria delle suddette dichiarazioni.
La Corte esamina i due motivi congiuntamente e li rigetta con il seguente iter logico-giuridico.
La Corte motiva inizialmente chiarendo la portata probatoria delle dichiarazioni de quo, ricordando come per risalente e consolidato avviso della giurisprudenza di nomofilachia, le prove assunte in un processo penale (pur se celebrato tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate (ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex e cod. proc. pen.), sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno alla stregua di prove precostituite e atipiche, sempreché ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti.
Quindi non vi è alcuna violazione degli artt. 115 e 116 cpc se il Giudice civile pone a fondamento della decisione le dette prove, atteso che le stesse sono soggette al contraddittorio e al vaglio critico del magistrato.
Il primo motivo viene quindi rigettato perché il valore probatorio previsto nelle pronunce di merito è corretto.
Quanto al secondo motivo, la motivazione delle sentenze di merito affermano che le dichiarazioni acquisite a s.i.t. dai bagnini nel corso del processo penale sono state – con puntuale e specifica argomentazione sul punto – come prove indiziarie, ritenute munite di efficacia asseverativa all’esito di un apprezzamento complessivo e comparativo con le ulteriori emergenze istruttorie. Per tale motivo non sussiste neppure il vizio motivazionale.
La Corte, invece, accoglie con rinvio il III motivo di ricorso, che propone la violazione delle medesime norme, nonché degli artt 177, 187, 188, 189 e 244 cpc, sempre ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3.
La difesa di Tizia, infatti, in primo grado aveva articolato le prove testimoniali, al fine di dimostrare la esatta dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, chiesto una CTU tecnica volta a verificare la conformità a normativa dello scivolo e l’ordine di esibizione della relativa certificazione.
La Corte bacchetta i giudici di merito e la loro decisione di non ammettere le prove evidenziando che
“Nella vicenda scrutinata, il giudizio di irrilevanza ed ininfluenza espresso dalla sentenza impugnata risulta, oltre che del tutto privo di motivazione, inficiato da logica incoerenza, dacché i capitoli della prova orale così valutati avevano ad oggetto, con la formulazione specifica e separata prescritta dall’ cod. proc. civ., l’accadimento di vita, la dinamica del sinistro mortale, riguardata sotto plurimi e dettagliati aspetti spazio-temporali, esponendo circostanze in thesi idonee a giustificare una ricostruzione della vicenda fattuale in termini conformi a quanto prospettato a suffragio della domanda risarcitoria e diversi (se non addirittura contrapposti) rispetto a quanto emergente dagli atti della indagine penale considerati invece decisivi dalla Corte locale.”
Il rigetto della prova orale del Giudice di merito, quindi, ha leso il diritto di difesa, che si declina anche nel diritto di provare il fondamento della propria pretesa, e tanto in forza del principio, più volte enunciato dagli Ermellini, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’ art. 2697 cod. civ., benché la parte avesse offerto di adempierlo (Cass. 32547/24, Cass. 24205/2019, Cass. 8357/2005).
La sentenza viene quindi cassata e rinviata alla Corte territoriale che la deciderà in diversa composizione e applicando i suddetti principi.
avv. Michele Allamprese





