Furto in appartamento agevolato dall’impalcatura del cantiere. Chi risarcisce?

Nella sentenza numero 28786 del 31.10.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Cirillo, relatore Vincentis, si affronta l’ipotesi risarcitoria del furto agevolato dall’impalcatura attigua incustodita e della risarcibilità dei relativi danni.

La notte di capodanno del 2018 Tizio subiva un furto nel suo appartamento in centro a Milano. In particolare gli ignoti malfattori si introducevano nell’appartamento, posto al terzo piano di un elegante condominio, utilizzando l’impalcatura montata sulla facciata di una scuola comunale adiacente il palazzo.

I ladri asportavano dall’abitazione di Tizio gioielli e monili per un valore di oltre duecentomila euro.

Tizio agiva in giudizio in danno del Comune di Milano e della ditta appaltatrice dei lavori, la ditta Alfa srl, per l’omessa messa in sicurezza e sorveglianza del cantiere, atteso che l’introduzione furtiva nell’appartamento è stata consentita proprio dall’impalcatura commissionata dall’Ente pubblico e montata dalla società.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, e il Comune di Milano chiedeva ed otteneva la chiamata in causa delle sue due compagnie assicuratrici. La società Alfa, invece, eccepì la propria carenza di legittimazione passiva per non essere la proprietaria della scuola comunale, quella attività di Tizio per non essere il proprietario dell’appartamento ove si era perpetrato il furto e dedusse la non appartenenza dei gioielli all’attore, essendo di foggia femminile.

Il Tribunale adito accolse la domanda, rigettando tutte le questioni preliminari, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni e dichiarò manlevato il Comune di Milano dalle compagnie di assicurazioni chiamate in causa.

Proponeva ricorso per Cassazione Tizio, e ricorso incidentale la Alfa srl.

La Corte di appello accolse parzialmente il gravame proposto dalla società Alfa srl e ridusse il quantum risarcitorio sottraendo alcuni beni dallo stesso.

I motivi di ricorso di Tizio vertevano sulla riduzione del quantum risarcitorio prospettata dalla Corte d’Appello in ragione del fatto che i gioielli di foggia femminile non potevano essere suoi e, ove di proprietà della defunta moglie non vi era prova dell’accettazione dell’eredità e quindi della qualità di erede.

I motivi di ricorso incidentale della Alfa srl, invece, vertevano sulla mancata estensione del principio del difetto di legittimazione sulla proprietà dei gioielli anche agli altri monili, sulla sua carenza di legittimazione passiva avendo già consegnato il cantiere al Comune di Milano e sulla mancata riduzione del quantum in ragione dell’eccepito concorso di colpa del danneggiato.

La Corte accoglie i motivi di ricorso di Tizio, che tratta congiuntamente in ragione della loro unicità logico giuridica.

La Corte, in primis, ricorda il principio, consolidato, secondo cui, nel giudizio volto al risarcimento del danno – che si configura come azione personale, finalizzata alla tutela di un diritto di credito –, non è necessaria la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni in relazione ai quali si assume essere stato subito il pregiudizio. Onerare il danneggiato dell’obbligo di fornire una puntuale dimostrazione del diritto di proprietà rispetto a tali beni, si tradurrebbe inevitabilmente in una probatio diabolica. La rigidità dell’onere probatorio sarebbe eccentrica, o comunque ultronea, rispetto allo scopo di tutela cui tende il giudizio risarcitorio, finalizzato all’accertamento di un illecito, al quale sia conseguito un danno ingiusto. Infatti, diversamente dall’azione reale, in cui è centrale l’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nell’ambito dell’azione promossa per far valere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza di un illecito, tale accertamento è solo strumentale ad individuare nel titolare del bene l’avente diritto al risarcimento (Cass. n. 14650/2011). Ne consegue che, ai fini di tale accertamento, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi di carattere documentale o presuntivo, dai quali emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito (cfr. Cass. n. 15233/2007; Cass. n. 14458/2011; Cass. n. 18841/2016; Cass. n. 2203/2024).

In particolare, tale impostazione trova legittimazione nel già gravoso onere in capo al danneggiato che agisce ex art. 2043 cc di dover provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, il danno-evento, il danno-conseguenza, la loro correlazione causale e l’elemento soggettivo in capo al danneggiante. Ove si prevedesse in capo al danneggiato anche il gravoso onere probatorio ipotizzato dalla Corte di merito, lo si graverebbe di un onere probatorio eccessivamente gravoso, con il rischio di compromettere, in ultima analisi, la garanzia di una tutela piena ed effettiva nei confronti del danneggiato vittima di un illecito.

La Corte quindi bacchetta il Giudice del merito, atteso che la sua decisione si è basata sulla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della titolarità sui beni in questione, assumendo che, essendo appartenuti alla defunta moglie – deceduta due anni prima dell’illecito – fosse a lui necessario provare l’acquisto per via ereditaria e, in ogni caso, agire in giudizio nella qualità di erede.

La motivazione è errata sotto due profili. Innanzitutto la legittimazione processuale iure hereditatis può essere esercitata solo in relazione a diritti già sorti in capo al de cuius quando era ancora in vita, circostanza evidentemente estranea al caso di specie, in secondo luogo il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’acquisto iure hereditatis della titolarità dei beni preziosi non costituisce una circostanza dirimente, tale da giustificare il diniego del diritto al risarcimento del danno, subito dall’odierno ricorrente a causa della sottrazione dei medesimi beni. Andavano valorizzati, invece, gli univoci elementi indiziari quali la custodia dei beni presso l’abitazione di Tizio e la circostanza che questi fosse chiamato all’eredità della defunta moglie.

Le argomentazioni della società Alfa, invece, vengono rigettate, con particolare riferimento alla sua carenza di legittimazione passiva.

Da tempo la Corte ha affermato che (Cass. n. 539/1979), “in tema di responsabilità civile per i danni subiti dall’abitante un appartamento a causa di un furto consumato da persona introdottesi nell’appartamento stesso attraverso una contigua impalcatura edile, dev’essere affermata la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del proprietario dell’impalcatura che, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e violando, quindi, il principio del neminem laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, determinando così, con nesso causale diretto, il compimento dell’attività delittuosa e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.”

L’installazione e il mantenimento di un’impalcatura, quindi, impone in capo a chi vi provvede uno specifico obbligo di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento agli immobili attigui.

Comuni regole di esperienza, infatti, evidenziano come tale struttura possa agevolare l’introduzione illecita all’interno di abitazioni adiacenti o sovrastanti. L’inosservanza di tale obbligo determina la responsabilità per i danni derivanti da fatti di terzi che, pur non essendo direttamente riconducibili al proprietario della struttura, sono comunque resi possibili dalla sua condotta omissiva.

Il ricorso di Tizio è quindi accolto e la sentenza rimessa alla Corte di merito per il seguito.

avv. Michele Allamprese

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