Nella sentenza numero 29182 del 05.11.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Scrima, relatore Graziosi, si affronta l’ipotesi risarcitoria del danno cagionato da materiali presenti sul fondale marino, con la particolare questione del divieto di balneazione non rispettato.
Tizietto, minorenne, mentre entrava in mare nello stabilimento balneare di Alfa e si procurava lesioni ad un piede, causate dalla presenza nel fondale prospicente la battigia di un manufatto di cemento e ferro.
Tizio, quale genitore esercente la potestà genitoriale di Tizietto, conveniva in giudizio Alfa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal figlio.
Alfa si costituiva in giudizio e chiedeva, previa chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni Gamma, il rigetto della domanda.
Anche Gamma si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito in primo grado rigettava la domanda, mentre la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, la accoglieva.
Propone ricorso per Cassazione Alfa, sulla scorta di cinque motivi, dei quali uno accolto e ritenuto assorbente.
Va premesso che Alfa, costituendosi in giudizio in primo grado, aveva eccepito la condotta illecita di Tizietto, da sola idonea ad elidere il nesso di causa con l’evento. Infatti era vigente e regolarmente segnalato un divieto di balneazione, sostenuta anche dall’apposizione della bandiera rossa. Di qui la eccepita condotta colposa di Tizietto, o meglio della madre Tizia che, presente sui luoghi, non evitava al figlio di entrare in acqua, nonostante i divieti espliciti e manifesti.
Tale dato veniva posto a sostengo del rigetto della domanda di primo grado, ma ritenuto rilevante dalla Corte, la quale invece riteneva non sussistere condotta colposa ex. Art. 1227 II comma cc poiché il divieto afferiva a ragioni diverse dall’evento occorso.
La tesi di Alfa, con uno dei motivi di ricorso che la Corte ritiene assorbente, proposto ex. Art. 360 I comma n. 3, per violazione degli articoli 115 e 116 cpc, nonché 2043 e 1227 cc, è che è irrilevante la ragione del divieto, e che quindi la condotta del danneggiato era colposa e da sola idonea ad elidere il nesso di causa materiale e giuridico.
Infatti nei gradi precedenti di giudizio, sul punto, se posizioni erano sostanzialmente le seguenti.
Alfa si difendeva eccependo la condotta illecita della madre di Tizietto, la quale consentiva al figlio di entrare in acqua nonostante i divieti, e Tizietto che assumeva come il divieto non riguardasse i rischi del fondale ma l’inquinamento delle acque.
La Corte accoglie il ricorso di Alfa, bacchettando il giudice del merito poiché la motivazione sul punto era da ritenersi carente.
Secondo la Corte, infatti, “Non incide per quale fine fosse stata vietata la balneazione, essendo ovvio che, se il divieto, realmente esistente e adeguatamente manifestato, fosse stato rispettato, il minore non sarebbe
comunque venuto a impattare nel manufatto presente nel fondo, e quindi non avrebbe riportato alcuna conseguente lesione.”
La Corte d’appello, invece, sul punto aveva così motivato “Irrilevante… il divieto di balneazione, imposto per prevenire rischi alla salute a causa dell’inquinamento delle acque, peraltro trattandosi di divieto – il che è notorio – costantemente ignorato dalla maggior parte dei bagnanti e in ogni caso non idoneo a far configurare la colpa della madre per l’occorso, dovuto alla presenza del rottame ferroso in area nella quale si poteva, comunque, camminare senza inalare acqua di mare”.
Secondo gli Ermellini questa spiegazione è “palesemente irragionevole” poiché il divieto non avrebbe avuto alcuna incidenza – anche se legittimamente disposto dalla competente Autorità e ben reso noto con cartelli specifici – per non essere stato rispettato da molti.
In particolare, secondo la Corte di legittimità è del tutto irragionevole ipotizzare che “un divieto ritualmente imposto dall’Autorità competente e correttamente segnalato come sussistente dal titolare dello stabilimento balneare sarebbe tamquam non esset perché non rispettato da numerose persone, quasi che ciò conducesse ad una sua legittima disapplicazione e quindi verrebbe a scardinare, in ultima analisi – pure questo è stato evidenziato nel motivo – quantomeno l’applicabilità dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. Né, poi, ha alcuna pertinenza l’argomento inerente all’inalazione dell’acqua di mare, poiché, come la stessa Corte territoriale in sostanza riconosce, il divieto sussisteva di per sé, non affiancandosi a un permesso più o meno implicito di entrare nell’acqua se chi entrasse avesse intenzione di non inalarla.”
Il ricorso viene accolto e rimesso alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, che dovrà deciderlo nel merito rispettando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione.
Avv. Michele Allamprese
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