CADUTA A TRINITA’ DEI MONTI. CHI PAGA?

Nella sentenza numero 29760 del 11.11.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Giannitti, si affronta il caso di una caduta sulla famosa scalinata di epoca Barocca. Come sarà andata a finire? Scopriamolo.

Tizia, il 5 luglio del 2014, mentre scendeva l’ultima rampa della famosa scalinata di Trinità dei Monti a Roma, cadeva procurandosi lesioni, a suo dire dovute alla cattiva tenuta dei gradini, che erano diventati scivolosi a causa dell’usura del tempo e della mancata manutenzione.

Tizia veniva soccorsa da una pattuglia dei Carabinieri presente sul posto, e condotta presso l’Ospedale Santo Spirito, ove rimaneva degente per essere quindi dimessa con diagnosi di lesioni plurime agli arti superiori e inferiori, dovuti alla caduta.

Tizia conviene così in giudizio il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito all’evento, con domanda ex. art. 2051 cc individuando nella municipalità capitolino il soggetto tenuto alla custodia del bene monumentale.

In particolare Tizia rilevava che la scalinata non era oggetto di manutenzione da oltre vent’anni, evidenziando che infatti i lavori iniziarono subito dopo la sua caduta, che aveva adottato tutte le opportune accortezze e che indossava scarpe basse.

Tizia risultava, tuttavia, soccombente sia in primo grado che in appello, con motivazione che sostanzialmente è la seguente.

Tizia non aveva argomentato in ordine al nesso di causalità materiale, mancando di indicare con precisione lo stato della scalinata e in che termini questa avesse inciso nella dinamica incidentale, e che comunque il nesso risultava reciso dalla sua condotta negligente e imprudente.

Propone ricorso per Cassazione Tizia, con due motivi, dei quali uno di interesse.

La ricorrente propone un motivo ex. art. 360 I comma n. 3 per violazione degli articoli 2051 e 1227 cc.

Il motivo viene ritenuto inammissibile, perché di fatto la ricorrente sollecita alla Corte una nuova revisione del materiale istruttorio e quindi una decisione nel merito, non ammissibile. Tuttavia la Corte approfitta per evidenziare come la decisione appaia comunque corretta in quanto:

  • Il ricorso era generico, poiché non indicato il luogo preciso e l’ora dell’occorso;
  • La genericità dei capitoli di prova della prova testimoniale e tesi a ricostruire la dinamica (non ammessi sia in primo grado che in appello);
  • La mancata produzione di foto ritraenti il punto di caduta;
  • La mancata reiterazione delle prove richieste, inizialmente ammesse e poi revocate, in sede di precisazione delle conclusioni;
  • La circostanza che lo stato della scalinata era nota, in particolar modo ai cittadini romani quale Tizia.

Il ricorso viene quindi rigettato e Tizia condannata a rifondere le spese legali al Comune di Roma.

avv. Michele Allamprese

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