Analizziamo un caso giunto in Corte di Appello a Bari, che con sentenza del 12.11.2025 affronta un caso di responsabilità ex. art. 2051 cc.
Tizio, il 9 settembre 2016, alle ore 11:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo Lancia Y una strada provinciale, in uscita da un raccordo dosso/ponte sovrastante un torrente, trovava l’arteria stradale occupata da acqua, fango e detriti, in conseguenza del nubifragio abbattutosi in quella zona, e perdeva il controllo del veicolo, venendo trascinato con forza verso sinistra rispetto al senso di marcia, e, nel tentativo di uscire dal veicolo per mettersi in sicurezza, perdeva la vita.
I congiunti di Tizio convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l’Ente proprietario della strada, evocando una responsabilità ex. art. 2051 cc. Il Tribunale foggiano, tuttavia, rigettava la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 2051 cc, atteso che l’alluvione che aveva determinato il guado era connotato da carattere di eccezionalità, ravvisando quindi una ipotesi di caso fortuito.
L’istruttoria in primo grado si sostanziava nell’acquisizione della consulenza tecnica del Pm nel procedimento penale, in una consulenza diu parte attorea e nell’espletamento delle prove orali.
Propongono gravame dinanzi alla Corte di appello di Bari i congiunti di Tizio, sostenendo con il primo motivo che l’evento alluvionale era concausa dell’evento, e non causa esclusiva dello stesso, motivo per il quale esso non era idoneo a recidere il nesso di causa tra la condotta negligente dell’Ente e la morte del loro congiunto. Aggiungono gli appellanti che l’evento meteorologico non si connotava per una gravità tale da renderlo unico e che la storicità degli straripamenti del vicino torrente rendeva prevedibile l’evento, così da non poterlo definire fortuito.
Si costituisce l’Ente pubblico chiedendo la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come l’eccezionalità dell’evento era stata certificata da un report della Protezione civile e rientrava nel novero degli eventi eccezionali come previsto dal Dm del 5/12/2016. Altresì l’Ente appellato chiede la conferma della sentenza che nella parte motiva e facendo richiamo agli accertamenti svolti in sede penale affermava anche che concausa dell’evento era la grave imprudenza commessa dal de cuius, il quale, nonostante avesse avuto certamente la possibilità di rendersi conto di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada (…), decideva di proseguire la marcia. La circostanza della condotta di Tizio, idonea a recidere il nesso di causa è ulteriormente suffragata dall’utilizzo di una autovettura dal baricentro basso, e quindi non atta a circolare su fondi bagnati.
La Corte d’appello, tuttavia, e purtroppo per i congiunti di Tizio, rigetta il gravame sulla scorta della seguente motivazione.
La questione principale e assorbente risiede nella esatta qualificazione da dare all’evento alluvionale.
Premette la Corte barese che “l’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo”, il caso fortuito è definibile come quel fattore (naturale o umano), che, per la sua eccezionalità, risulta imprevedibile ed imponderabile, assumendo efficacia determinante dell’evento dannoso e atteggiandosi alla stregua della causa efficiente che esclude il rapporto di causalità ai sensi dell’art. 41, co.2, c.p.
Pertanto, come ha precisato il Supremo Collegio, “perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale“, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale“, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia”.
Ebbene, sia il report della protezione civile che la CT del Pm nel processo penale, documento liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice quale prova atipica pur non essendo stata svolta nel contraddittorio ex. art. 360 cpp, attestano l’assoluta imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento. In tale contesto l’assenza di manutenzione da parte dell’Ente è irrilevante e non rappresenta l’antecedente logico del fatto illecito. Altresì la Corte, così come il Tribunale, valorizza la condotta gravemente imprudente di Tizio, il quale pur nelle condizioni di prevedere quanto stava accadendo, decideva di proseguire la marcia verso il guado.
La Corte d’appello di Bari quindi conferma la sentenza del Tribunale di Foggia e rigetta la domanda dei congiunti di Tizio.
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