Ha destato molto scalpore la vicenda che ha visto protagonista Tatiana Tremacenere, la ragazza salentina di ventisette anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre e ritrovata, a pochi metri da casa, nell’abitazione dell’amico Dragos Ioan Gheromescu.
Vediamo quali sono state le implicazioni giudiziarie della vicenda e i relativi epiloghi procedurali.
La famiglia di Tatiana denuncia la scomparsa della ragazza dopo alcuni giorni, e immediatamente si attiva il piano provinciale per le persone scomparse, un tavolo cui partecipano le forze dell’ordine, quelle militari, sanitarie e politiche e l’associazione Penelope e finalizzato a unire le forze e coordinare le ricerche.
Le prime indagini portano a scoprire che Dragos era l’ultima persona ad aver visto Tatiana e per questo, anche come espediente tecnico per poter effettuare le indagini, la Procura di Lecce apre un fascicolo a carico del ragazzo con l’ipotesi di istigazione al suicidio.
Questo espediente tecnico consente alla Procura di effettuare gli accertamenti sulle celle telefoniche, e di sequestrare il cellulare di Dragon. Inoltre la Procura, delega i Carabinieri ad effettuare una perquisizione domiciliare a casa di Dragon, il quale nel frattempo era sotto interrogatorio in caserma, che si rileverà decisiva per trovare Tatiana, che sarà rinvenuta sana e salva a casa del ragazzo.
Tatiana dichiarerà da subito di non essere stata trattenuta da Dragon contro la sua volontà e di non aver subito alcun tipo di violenza, motivo per il quale le accuse a carico di Dragon cadono e l’inchiesta per istigazione al suicidio sarà presto archiviata.
Si è ipotizzata, invece, una coda giudiziaria con ipotesi criminose che vedrebbero Tatiana (e Dragon in concorso) non più vittima ma reo, e si è discusso delle ipotesi di simulazione di reato e/o di procurato allarme.
Entrambe le ipotesi, però, non sono a mio avviso attuabili.
Certamente non si configura l’ipotesi di simulazione di reato, visto che i due ragazzi non hanno prodotto una denuncia, ne simulato tracce di reato, e quindi l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 367 cp non è attuabile.
Ritengo non si ravvisi nemmeno l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 658 del codice penale del procurato allarme, atteso che i due ragazzi non hanno posto in essere la condotta prevista dalla norma, vale a dire annunziare disastri, infortuni o pericoli inesistenti, da cui sia suscitato allarme presso l’Autorità. La vicenda, e per fortuna, entrerà nei dibattiti sociologici e psicologici ma non interesserà il mondo della Giustizia. E questo, una volta tanto, è un bene.
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