PALLONATA IN PISCINA. RISARCIBILI I RELATIVI DANNI?

Nella sentenza numero 31614 del 04.12.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Rossi, si affronta il caso dei danni cagionati ad una fruitrice della piscina a causa di una pallonata.

Tizia, il 23.07.2017, si trovava con delle amiche in una vasca idromassaggio presente all’interno di una piscina comunale gestita da auna associazione dilettantistica, quando veniva colpita al volto da una pallonata calciata da dei ragazzini presenti nella struttura.

Tizia, così conveniva in giudizio il gestore della piscina, chiedendo che venisse condannato al risarcimento dei danni da questa subiti a causa della pallonata.

Il Tribunale adito in primo grado accoglieva la domanda, qualificata ai sensi dell’art. 2051 cc, condannando l’associazione che gestiva la struttura al risarcimento dei danni subiti da Tizia.

L’associazione impugnava la sentenza, e la corte di appello accoglieva il gravame, ritenendo che non si potesse qualificare la responsabilità de quo ex. art. 2051 cc atteso che non sussisteva il nesso tra la cosa custodita, e quindi la piscina, e l’evento.

Tizia ricorreva in cassazione con plurimi motivi, dei dei quali meritevoli di accoglimento.

Il primo dei due, proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 cpc, censurava la violazione dell’art. 2043 cc. Secondo Tizia, infatti, il gestore della piscina non aveva solo l’obbligo, come ritenuto dalla Corte di merito, di impedire solo l’annegamento dei fruitori della piscina, ma anche il rischio tipico poi verificatosi e sorgente dalla posizione di garanzia rivestita nel caso di specie.

La Corte rammenta che “affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362; Cass. 03/02/2022, n. 3294).”

Partendo da questo assunto, per risolvere il caso, va considerato che Tizia era all’interno di una vasca idromassaggio, quindi in un contesto, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento di attività fisica o sportiva (quale il nuoto libero o la ginnastica in acqua) idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.

Il gestore, quindi, e in virtù della sua posizione di garanzia, non doveva consentire ad altri di giocare con la palla all’interno o nei pressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relax degli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in caso di malaccorto uso della palla.

Il motivo viene quindi accolto, e sarà la Corte di merito in sede di rinvio a valutare la violazione del generale principio del neminem leadere da parte del gestore della struttura.

Come detto, però, i motivi accolti sono due e il secondo faceva riferimento alla violazione dell’art. 1218 cc, sempre sussunto sotto l’egida dell’art. 360 I comma n. 3. In particolare Tizia rileva come la Corte di merito non si sia pronunciata sulla sua domanda introdotta come da responsabilità contrattuale, affermando che la stessa era da ritenersi tardiva.

In realtà la Corte rileva che Tizia aveva tempestivamente esteso la domanda formulando una subordinata nelle memorie ex. art. 183 VI comma n. 1, e chiedendo quindi la responsabilità contrattuale.

La Corte di merito in sede di rinvio, quindi, dovrà valutare anche la sussistenza dei presupposti per questa responsabilità.

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