CADUTA SU PAVIMENTO BAGNATO. RISARCIBILI I DANNI?

Nella sentenza numero 31165 del 28.11.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Gianniti, si affronta il caso dei danni causati dal pavimento di una abitazione bagnata a terzi e della configurabilità della responsabilità ex. art. 2051 cc.

Tizia, il 19.09.2011 si reca a casa del nipote Caio per una visita, e mentre attraversa l’ingresso scivola a causa del pavimento bagnato in quanto la moglie del nipote, Caia, era intenta ad effettuare le pulizie.

Tizia agisce in giudizio in danno del nipote chiedendone la condanna al risarcimento di oltre 50 mila euro; Caio chiama in garanzia il proprio assicuratore Alfa, il quale declina l’applicazione delle condizioni di polizza.

La domanda veniva rigettata in primo grado perché non provata, mentre in appello veniva affermata la non ricorribilità alle condizioni di polizza, atteso che la stessa si applicava a Tizio quale custode dell’abitazione ai sensi dell’art. 2051 cc e che al momento dei fatti la custode era da ritenersi Caia, che stava appunto operando le pulizie sul pavimento.

Ricorre per cassazione Tizia, con unico motivo e censurando la violazione dell’art. 2051, svolgendo il seguente ragionamento.

Caio, al momento dell’evento era al piano di sopra, era comunque il proprietario del luogo teatro e causa del danno, e quindi non poteva essere ritenuto esente da responsabilità solo perché in quel momento la moglie era intenta ad effettuale le pulizie.

Il motivo viene accolto.

La Corte di legittimità motiva ricordando la struttura della responsabilità ex. art. 2051 cc e quindi quanto statuito a partire dalla Cass. 2482/2018.

“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

La Corte di merito non si è attenuta al consolidato orientamento della Corte di legittimità, poichè ha rigettato la domanda di Tizia (non più e non già ritenendo la stessa non provata sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, ma) ritenendo che nella fattispecie in esame facesse difetto in capo a Caio la qualifica di custode dell’immobile di sua proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., per il semplice fatto che questi, in occasione del sinistro, si trovava al piano inferiore della casa e che le pulizie domestiche erano state poste in essere dalla di lui coniuge (che avrebbe così assunto la qualifica di custode, che si trovava sul luogo del sinistro e che, avendo eseguito poco prima le pulizie domestiche, aveva così creato la situazione pericolosa).

Gli ermellini bacchettano la Corte di merito affermando che, “ai fini della attribuzione della qualifica di custode, non rileva affatto che l’attività di pulizia domestica fosse stata materialmente posta in essere dalla C.C., coniuge del resistente B.B., in quanto tale circostanza non ha fatto perdere allo B.B. – proprietario e possessore dell’immobile e di tutte le sue strutture (ivi compreso il pavimento), nonché presente nel luogo del sinistro al momento del fatto (benché in altro locale) – la signoria di fatto sull’immobile e, con essa, la qualifica di custode ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 2051 c.c., attribuendola alla di lui coniuge.” Tanto perché tale signoria è immanente alla qualità di proprietario e possessore.

Pertanto, e salvo il caso che risulti il totale trasferimento del potere di fatto dell’immobile da parte del proprietario possessore in favore di altri e con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo anche solo in parte (ipotesi che, nella specie, non ricorre), tale signoria non cessa ove, in concreto e in particolare, sulla cosa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario.

La Corte rinvia la causa al Giudice di merito che dovrà chiaramente valutare la sussistenza del nesso di causa materiale e giuridico e ove sussistente potrà accogliere la domanda, e stabilisce il seguente principio di diritto.

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo“.

Avv. Michele Allamprese

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