Da settimane ascoltiamo in Tv una, tra le tante, inesattezza in ordine alla possibilità di procedere in danno di Andrea Sempio, senza prima rimuovere il giudicato rappresentato dalla sentenza a carico di Alberto Stasi. Autorevoli giuristi e commentatori, infatti, invocano impropriamente il principio del ne bis in idem, assumendo che detto principio non consentirebbe nemmeno l’apertura delle indagini a carico di Sempio, senza prima rimuovere l’effetto di giudicato dato dalla sentenza Stasi.
In sostanza si afferma che la Procura di Pavia non avrebbe nemmeno dovuto iscrivere la notizia di reato, ne tantomeno Sempio come indagato, perché questo è precluso dalla vigenza della Sentenza di condanna ad Alberto Stasi.
Così non è, e come sempre cerchiamo di fare chiarezza, norme e giurisprudenza alla mano. Questo perché ritengo che comprendere le norme e la procedura è un diritto di tutti, un diritto che in questa bolgia di informazioni distorte non sempre è garantito.
Il principio del ne bis in idem, risale al diritto romano e afferma che nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto. Serve per dare certezza ai rapporti giuridici, e tanto nella giurisdizione civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
La norma chiave è l’art. 649 del codice di procedura penale che afferma, nel suo primo comma, testualmente “L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado, o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 II comma e 345”
Dalla mera lettura della norma emerge chiaramente che l’imputato già processato con sentenza passata in giudicato, non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto. Quindi, l’unico al quale può essere applicata la norma è Stasi, appunto colui che è stato giudicato con sentenza definitiva, il quale non potrà essere nuovamente processato per l’omicidio di Chiara Poggi. Quindi Sempio non solo è indagabile e rinviabile a giudizio, ma è anche condannabile pur senza che venga revisionata la sentenza Stasi. La sentenza penale irrevocabile, infatti, non ha alcun effetto negli altri processi, salvo quello di rappresentare, alla stregua delle sentenze di altre giurisdizioni (civile, amministrativa ecc.) una prova, che in quanto tale sarà liberamente apprezzabile dal Giudice, come previsto dall’art. 238 bis cpp.
Quindi, se Sempio dovesse venir rinviato a Giudizio, la sentenza Stasi, ammesso che non venga fatta oggetto di revisione, entrerà nel processo come prova, ma non come ostacolo alla condanna di Sempio.
Vi è, sul punto, un famoso precedente dato dal processo a carico di Erik Pribke. Infatti, la difesa del gerarca nazista invocò il giudicato dato da una sentenza del 1948 che assolveva altri imputati dalle medesime accuse ritenendo non sussistente il fatto. La Corte di Cassazione, invece, ritenne Pribke processabile proprio perché non era parte di quel processo.
Se Sempio dovesse essere condannato, invece, ci troveremmo di fronte a quello che viene chiamato “conflitto teorico tra giudicati”, quindi due soggetti diversi condannati per lo stesso fatto, che comporterebbe la possibilità per Stasi di chiedere la revisione del processo, ai sensi dell’art. 630 del codice di procedura penale.
D’altronde la processabilità di Sempio è attestata proprio dalla possibilità di chiedere la revisione anche perché c’è un conflitto tra sentenze che dichiarano colpevole dello stesso fatto due soggetti diversi; ebbene se non si processa il secondo responsabile, come può determinarsi il conflitto tra sentenze? L’art. 630 del cpp non avrebbe senso.
Ricordiamo, però, e a breve torneremo sull’argomento, che Stasi può chiedere la revisione della sentenza anche per sopraggiunte prove che ingenerino il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Queste prove sono in arrivo.
avv. Michele Allamprese






2 risposte
Si e’ vero c’ e’ il rischio nel processo che avete narrato di possibili contraddizioni sia riguardanti il merito ,sia l’ aspetto strettamentr processuale legato alle nullita’! Io dico quale sara’ la verità anche in altri processi? Considerato che le tecnologie progrediscono continuamente rendendo cosi’ revisionabili anche altri processi.Non vorrei che si cadra’ nell’ errore macroscopico di ripetere le prove( con nuovi mezzi e strumenti anche d’ intelligenza artificiale) senza fondare veramente il giudizio di revisione ” su ” Prove nuove” come previsto dal codice di rito.Distinti Saluti.
Assurdo come si può colpevolizzare Sempio? Un ragazzo di 19 anni che non conosceva quasi Chiara. Trovo veramente inverosimile. Come sta lavorando la Procura?