Nella sentenza numero 32292 del 11.12.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Dell’Utri, affronta il caso della quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale del figlio uscito dal nucleo familiare.
Caia, figlia di Tizio, deceduto in seguito ad un intervento chirurgico, adiva la giustizia civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la lesione del rapporto parentale.
La domanda veniva accolta, ma sensibilmente ridotta nel quantum sia in primo grado che in appello. Segnatamente i giudici di merito, all’importo risultante dall’applicazione delle tabelle milanesi, applicavano una ulteriore decurtazione del 50% giustificata dal fatto che Tizia aveva, al momento del decesso del padre, già lasciato il nucleo familiare originario per costituirsene uno proprio.
Proponeva ricorso per cassazione Caia, sostenendo l’illogicità della motivazione, atteso che alle decurtazioni già previste dalle tabelle milanesi per la condizione di non convivenza, si andavano ad aggiungere quelle applicate dal Giudice di merito.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, sulla scorta del seguente ragionamento.
L’argomentazione sostenuta giudici d’appello al fine di dar conto di detta ulteriore riduzione, risulta esaurita nell’asserzione, secondo cui “la riduzione apportata rientra nettamente in quella prevista dalle tabelle di Roma, cioè ‘fino ad un terzo’ del punteggio conseguito (una riduzione massima cioè dei due terzi), in considerazione della non convivenza e della formazione di nuclei familiari autonomi, circostanze queste ammesse anche nella conparsa di risposta di secondo grado“.
La motivazione, tuttavia, nel confermare il formale rispetto del range di liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale, omette integralmente di fornire alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per cui la scelta di liquidazione (certamente avvenuta all’interno dei confini tabellari evocati) abbia ritenuto di operare una riduzione di quell’entità (il 50%), nonché del modo in cui le occorrenze della ‘non convivenza’ e della ‘formazione di nuclei familiari autonomi’ avessero in concreto inciso sulla qualità di quello specifico rapporto parentale dedotto in giudizio, non potendo certamente esaurirsi, l’esercizio della discrezionalità liquidatoria, nell’astratto ritorno di meri automatismi numerici.
La sentenza viene quindi cassata con rinvio al giudice del merito che dovrà procedere al riesame delle conseguenze dannose allegate e provate e rideterminare l’eventuale riduzione dandone adeguata motivazione.
avv. Michele Allamprese
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