Saranno utilizzabili le nuove prove della famiglia Poggi nel processo di revisione?

Come risaputo la difesa della famiglia Poggi ha reso noto di aver nominato un nuovo pool di tecnici e consulenti per rivalutare tutte le prove tecniche e scientifiche del processo Stati, e per affiancarli nelle indagini che vedono oggi indagato Andrea Sempio.

La finalità di questa attività, è stato espressamente detto dai legali dei Poggi, è quella di precostituire prove contrarie a quelle che verranno portate dalla difesa di Stasi nel processo per la revisione della sentenza a suo carico, che è prossimo ad essere introdotto alla Corte di Appello di Brescia, e che a mio avviso ha buone possibilità di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

Ricorderete, infatti, la richiesta di revisione proposta da Rosa e Olindo per il delitto di Erba, che non fu ammessa proprio perché non superò il vaglio preliminare dinanzi alla Corte d’appello, oltretutto proprio di Brescia, che ritenne insussistenti i presupposti per l’apertura del dibattimento. La pronuncia fu poi confermata in Cassazione.

La situazione giuridica è la stessa, e quindi la difesa di Stasi dovrà prima superare il vaglio di ammissibilità, in una udienza in cui si valuteranno i motivi a fondamento della richiesta di revisione, e nella quale la parte civile ha un ruolo secondario. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la parte civile riacquista questo status solo dopo che la Corte d’appello dichiara aperto il dibattimento del giudizio di revisione, ex. art. 636 cpp.

Una volta aperto il dibattimento, tutte le parti processuali tornano ad avere i loro poteri e ad esercitare le loro facoltà processuali. Ivi compresa, sia la Procura che la parte civile, la possibilità di chiedere prove nuove e contrarie a quelle proposte dall’imputato a sostegno della richiesta di revisione.

La prova contraria, tuttavia, è limitata a dimostrare che l’affermazione che si vuole raggiungere con la prova diretta, non è corretta.

Quindi le consulenze di cui si stanno munendo i Poggi, devono essere coerenti con quelle proposte dalla difesa di Alberto Stasi, per trovare ingresso nel dibattimento.

Ricordiamo, infatti, che nel processo di revisione non è consentito ne previsto la riassunzione delle prove acquisite nel primo processo. E’ vero anche, tuttavia, che è sempre consentito al Giudice di disporre nuove prove all’esito dell’attività istruttoria.

Staremo a vedere cosa accadrà, e questa sarà sicuramente una questione sulla quale ci sarà battaglia tra le parti; anche perché non è affatto da escludere che la Procura di schieri al fianco di Alberto Stasi e concordi nella richiesta di revisione. In questo caso la difesa della famiglia Poggi si troverebbe isolata e con poteri processuali ridotti.

Questione diversa è l’utilizzabilità di queste nuove prove della famiglia Poggi nell’eventuale processo a carico di Andrea Sempio. In questo caso sarà possibile produrre nuove prove, e quindi le proprie consulenze. Ma qui si pone un problema che è di difficile soluzione, una contraddizione grande come una casa. Come si può costituirsi parte civile, che è l’unico modo che ha la famiglia Poggi per entrare nel processo eventuale a carico di Sempio, quindi chiedere la condanna in sede civile dell’imputato, e poi produrre prove a discarico?

Questa è una contraddizione davvero difficile da superare e sulla quale i due processi, quello di revisione e quello a carico di Sempio, ove si dovessero celebrare, dovranno e potranno fare chiarezza.

avv. Michele Allamprese

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