Nella sentenza numero 3652 del 17.02.2026 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Giannitti, relatore Valle, affronta il caso della caduta, con conseguenti danni, nello spogliatoio della piscina.
Tizia, praticante il nuoto presso una piscina gestita dalla Società Alfa, al termine di un allenamento, dopo essersi fatta la doccia, nel recarsi verso un appendiabiti, inciampava in un tappetino rimasto in parte arrotolato e quindi poneva il piede destro in una pozza d’acqua che le faceva perdere l’equilibrio con conseguente urto del piede sinistro contro la parete dello spogliatoio e frattura del piede.
Tizia agiva in giudizio, così, in danno della società Alfa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro.
In primo grado la domanda veniva accolta, ma in appello, in integrale riforma della sentenza gravata, si arrivava al rigetto dell’istanza risarcitoria.
Propone ricorso per cassazione Tizia, con motivo degno di particolare interesse nel rilievo afferente la censura della sentenza gravata laddove afferma sussistere il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso di causa tra res e danno.
Le censure relative alla violazione e falsa applicazione dell’ art. 2051 cod. civ. si incentrano sull’avere la Corte d’Appello valorizzato la sussistenza del caso fortuito, individuato nello stesso comportamento di Tizia senza che tanto risultasse dagli atti di causa e senza che vi fosse stata una contestazione da parte della società Alfa, in quanto la società era rimasta contumace nel primo grado di giudizio.
L’eccezione sul caso fortuito veniva sollevata, quindi, solo in grado di appello e si individuava nell’anomalia del tappetino e dall’ampia chiazza d’acqua.
La pronuncia di appello assumeva sussistere prova della interruzione del nesso causale sulla scorta delle seguenti evidenze:
- Tizia frequentava la palestra da qualche tempo, praticando il nuoto, e non era quindi ignara della situazione del luogo;
- Tizia inciampò in un tappetino parzialmente ripiegato;
- Avveniva spesso che tale tappetino fosse lasciato così parzialmente ripiegato e di ciò i frequentatori della palestra erano a conoscenza;
- d) il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato e ciò era percepibile dai frequentatori della palestra;
- e) la luce (artificiale) dello spogliatoio al momento della caduta della A.A. era accesa (“Nel momento in cui Tizia si mosse verso l’armadietto e poi cadde la luce era accesa”), sicché il tappetino parzialmente ripiegato era visibile;
- f ) la illuminazione dello spogliatoio era regolata da sensori che in alcuni punti impiegavano un po’ di tempo, ragionevolmente stimabile in qualche secondo (“con un po’ di ritardo rispetto alla presenza delle persone in alcuni punti mentre in altri si accende subito “).
Ciò posto è evidente come l’ infortunata avesse la concreta e immediata possibilità di “percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, di tal ché, essendo il pericolo visibile, ella, entrando in contatto con la cosa, era tenuta ad esercitare “un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio era percepibile con l’ordinaria diligenza”.
Pertanto, anche se la luce fosse stata spenta nel momento in cui Tizia usciva dalla doccia, si mosse sarebbe bastato attendere prudenzialmente qualche secondo, per consentire ai sensori di attivarsi.
Sul punto la Corte richiama un suo precedente analogo “Il rischio di scivolare sul bordo di una piscina, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell’attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l’esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente ” (Cass. 6 maggio 2015 n. 9009).
La Corte, poi, esamina la questione della presunta tardività della eccezione sulla sussistenza del caso fortuito, ritenendola una “mera difesa” e quindi proponibile la prima volta anche in sede di appello.
Sul punto si richiama anche un precedente (Cass. 19/05/2011 n. 11015 ) a mente del quale le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni ” in senso lato” o ” improprie”.
Il ricorso verrà poi accolto limitatamente ad un motivo in ordine alle spese di lite e rimesso alla Corte d’appello per la valutazione unicamente del regime delle spese.
avv. Michele Allamprese
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