GARLASCO- E’ LEGITTIMO INTERCETTARE UNA CONVERSAZIONE PRIVATA?

La “vicenda Garlasco” ci ha abituato a filoni paralleli con relativi sbocchi giudiziari di contorno rispetto alla questione principale e che, spesso, si perde di vista. Chi ha ucciso Chiara Poggi?

Una delle ultime di queste vicende parallele riguarda alcuni audio che una giornalista avrebbe consegnato ad una famosa criminologa, la dott.ssa Bruzzone, e che tramite un legale di fiducia di quest’ultima, sarebbero stati fatti pervenire alla Procura generale presso la corte d’appello di Milano.

Nelle interviste televisive successive all’uscita della notizia, e segnatamente conseguenti alla comunicazione di inoltro dell’esposto con allegati gli audio, uno dei due difensori di Alberto Stasi, l’avv. Antonio De Renzis, ha riferito di sapere di essere stato oggetto di una intercettazione abusiva ad opera della suddetta giornalista, durante una situazione privata, una cena, nel gennaio di quest’anno.

Invero, la stessa dott.ssa Bruzzone ha riferito che gli audio depositati in Procura non sono quelli relativi alla situazione conviviale, ma si riferiscono a momenti diversi e con la partecipazione di terze persone. Ma l’avv. Derenzis ha già dichiarato di voler deferire la giornalista al suo Ordine professionale e di voler sporgere denuncia in danno della stessa.
Ma si profila una ipotesi delittuosa? O siamo solo nell’ambito di vicende aventi rilevanza disciplinare.

Il nostro sistema giudiziario non consente le intercettazione tra privati, prevedendo una specifica norma, l’articolo 617 septies del codice penale che punisce chi diffonde riprese e registrazione fraudolenti. Sono tali le registrazioni che vengono carpite senza l’autorizzazione dei presenti, da chi è anch’egli presente e munito di registratore occultato. Ma perché si profili l’ipotesi delittuosa è necessario che vi sia il fine specifico di danneggiare l’altrui reputazione, e che ci sia diffusione degli audio.
Contrariamente a quanto inizialmente riferito dalla dott.ssa Bruzzone, gli audio non sono stati pubblicati e, a questo punto riteniamo non lo saranno mai. La norma, però, prevede una causa di punibilità se la registrazione fraudolenta è utilizzata in un procedimento giudiziario o per l’esercizio del diritto di cronaca. La produzione in un esposto degli audio carpiti da un soggetto, quale la giornalista, che non è soggetto leso del reato, a mio avviso non consente la scriminante giudiziaria.

Invece sarebbe attuabile quella del diritto di cronaca, ed ecco perché trasmissioni televisive di inchiesta spesso effettuano le riprese delle interviste in modo fraudolento e poi le pubblicano senza alcuna conseguenza penale.

Ricordiamo anche che il delitto è punibile a querela della persona offesa, e in questo caso il titolato sarebbe, appunto, l’avvocato Derenzis.

L’intercettazione abusiva è poi, senza dubbio, un illecito disciplinare previsto anche dal nuovo codice deontologico dei giornalisti, e può portare a sanzioni gravi quali la radiazione.


Perché l’intercettazione possa godere della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, però, si devono rispettare i famosi requisiti della verità o verosimiglianza, l’interesse pubblico, la continenza espressiva e la attualità della notizia. Se la registrazione è di gennaio, forse quest’ultimo requisito potrebbe essere messo in discussione, e non è un caso che Derenzis abbia sottolineato proprio questo aspetto.

Ma gli audio non sono stati, per ora, pubblicati. La sola detenzione non è reato se non segue la pubblicazione. La produzione in giudizio è legittima e i documenti audio vengono trattati come prova documentale a tutti gli effetti. Forse la linea corretta da tenere sarebbe dovuta essere la seguente. Divulgare le notizie carpite dall’intercettazione fraudolenta, e in caso di smentita usare gli audio per eccepire la verità della notizia stessa.

Vedremo cosa accadrà in questa interessante vicenda parallela.

avv. Michele Allamprese

Segui le mie pagine social:

https://www.youtube.com/@AvvocatoMicheleAllamprese

https://www.instagram.com/michele_allamprese_avvocato

https://www.facebook.com/people/Avvocato-Michele-Allamprese/61575067120302

Condividi articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

Consulenza Legale Gratuita

Contattaci per un primo consulto gratuito e senza impegno. Analizzeremo il tuo caso per spiegarti in modo chiaro quali sono i tuoi diritti e le concrete possibilità di azione.

Compila il form con le info richieste e contatta direttamente l’avvocato