GARLASCO– EVENTUALE PROCESSO SEMPIO. I POGGI SI COSTITUIRANNO PARTE CIVILE?

La famiglia Poggi, tramite i propri avvocati, ha chiaramente lasciato intendere che nel caso in cui si dovesse celebrare un processo a carico di Andrea Sempio non si costituirebbero parte civile. Quindi assisteremo ad un processo a carico del presunto assassino di una ragazza di vent’anni senza la partecipazione attiva nel processo dei familiari?

Pare di si. Anche se il nostro sistema processuale consente, comunque, alle persone danneggiate dal reato, quali tecnicamente sono i familiari della povera Chiara, di partecipare al processo pur senza costituirsi parte civile.

Ricordiamo che la costituzione di parte civile è lo strumento attraverso il quale il soggetto, o i soggetti, che in conseguenza di un reato hanno subito danni, partecipano attivamente al processo e chiedono la condanna al risarcimento del danno a carico dell’imputato. Con la costituzione di parte civile, il danneggiato diventa parte del processo e può esercitare tutti i poteri che il codice prevede per la stessa.

Quindi, ed evidentemente non credendo nella responsabilità di Sempio, i familiari di Chiara Poggi non ne chiederanno la condanna in sede civile.

Oltretutto, una eventuale condanna in sede civile a carico di Sempio, in assenza di revisione della sentenza a carico di Stasi, porrebbe un problema in sede civile di inammissibilità del risarcimento per essere stato il danno già liquidato dalla sentenza definitiva del processo Stasi. Un principio del nostro ordinamento, infatti, compendiato nel brocardo “compensatio lucri cum damno” non consente al danneggiato di arricchirsi con il risarcimento, o meglio di ottenere una somma superiore a quanto effettivamente ricevuto. E questa potrebbe essere una questione che potrebbe sollevare la difesa di Sempio in caso di costituzione di parte civile dei Poggi.

Però il nostro sistema consente la partecipazione della persona danneggiata al processo anche senza la costituzione di parte civile. Una partecipazione con poteri dimidiati, e notevolmente ridotti e non solo dal punto di vista simbolico. L’art.90 del codice di procedura penale, infatti, consente alla persona offesa di depositare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio. Senza la costituzione di parte civile, però, alla difesa dei Poggi non sarà consentito, ad esempio, di esaminare e controesaminare i testimoni.


Una scelta, insomma, simbolica ma anche pratica, che i Poggi con i loro difensori dovranno adottare entro l’udienza preliminare,. C’è ancora un po di tempo, quindi, ma immaginare un repentino cambio di posizione e l’ingresso nell’eventuale processo Sempio come parte civile appare oggi una ipotesi remota. 

Avv. Michele Allamprese

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