Se la Procura della Repubblica di Pavia dovesse, come è probabile, chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio e se il Giudice per l’udienza Preliminare del Tribunale della Città pavese dovesse, come non è scontato accada, disporre il giudizio a carico dell’attuale indagato, si aprirebbe il dibattimento. In quella sede, intesa come per l’udienza preliminare, come previsto dall’art. 79 I comma del codice di procedura penale, i soggetti che si affermano danneggiati dal reato potranno costituirsi parte civile. Abbiamo già affrontato il tema degli unici soggetti che certamente possono esercitare tale facoltà, vale a dire la famiglia Poggi; oggi vediamo se l’identica possibilità possa essere data al fidanzato di Chiara, vale a dire al già condannato e in attesa di revisione, Alberto Stasi.
Ai sensi dell’art. 185 del codice penale, ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno in favore dei danneggiati.
In una situazione standard, la giurisprudenza afferma che danneggiato dal reato di omicidio è anche il fidanzato della vittima, il quale subisce un danno di natura non patrimoniale, danni morali e/o esistenziali, a causa della perdita della persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, soprattutto se questa è stabile, duratura e vi è già un percorso ipotizzato per arrivare alle nozze o alla convivenza.
La fonte normativa di questi danni si individua nell’art. 2059 del codice civile; siamo chiaramente in un ambito che vede l’interazione tra diritto civile, penale e procedura penale. Secondo la predetta norma il danno non patrimoniale è risarcito nei casi previsti dalla legge, e nel nostro caso la fonte normativa è proprio il predetto art. 185 cp.
Quindi, in astratto, Alberto Stasi, in qualità di fidanzato, potrebbe chiedere l’ammissione come parte civile nell’eventuale processo a carico di Andrea Sempio. E’ bene sottolineare, tuttavia, che Stati si può limitare a chiedere a Sempio il risarcimento dei danni provocati dalla sua ipotetica condotta, e quindi quelli cagionati in seguito alla morte della fidanzata e non quelli conseguenti all’eventuale errore giudiziario.
In altre parole Stasi non può chiedere a Sempio il risarcimento per i danni da errore giudiziario, che come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare sommano danni di natura patrimoniale, non patrimoniale, diretti e indiretti, che dovranno trovare la loro sede nell’eventuale procedimento per la riparazione dell’errore giudiziario in seguito all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza che accerta la revisione della condanna.
Ma questo non è un caso normale. Stasi, infatti, è ad oggi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, con sentenza passata in giudicato. Ed è un ostacolo che consentirebbe, come certamente accadrà, alla difesa dell’imputato e anche delle eventuali altre parti civili, di chiedere l’esclusione di Stasi come parte civile, con ordinanza che renderebbe il GUP e che oltretutto non sarebbe impugnabile.
Ecco, quindi, che potrebbe partire una corsa contro il tempo. Se la difesa di Stasi, per sua iniziativa o per iniziativa della Procura Generale di Milano, riuscisse a ottenere la sospensione della sentenza di condanna in seguito all’instaurazione del procedimento di revisione ai sensi dell’art 635 cpp, per Alberto potrebbero aprirsi le porte della partecipazione al processo Sempio.
I tempi sono stretti, ma la recente decisione della Procura di Pavia di dilazionare le indagini, potrebbe agevolare l’impresa.
Certo, un processo a cui partecipasse Stasi, che nel caso potrebbe costituirsi con un solo difensore, renderebbe il dibattimento ancora più frizzante. Vedremo cosa accadrà, in un autunno che si preannuncia caldo e una udienza preliminare che, quando sarà celebrata, porrà le basi per l’eventuale processo, spiegandoci che dibattimento sarà e chi potrà o vorrà prenderne parte.
Avv. Michele Allamprese
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