Interessante sentenza del Tribunale di Foggia che tratta il caso di un ciclista che cade e si provoca lesioni in seguito ad una escursione organizzata. Di seguito i fatti.
Tizio, durante un soggiorno vacanziero in una località montuosa, subiva lesioni personali in occasione di un’escursione in mountain bike elettrica organizzata dalla struttura alberghiera della quale era ospite. Esponeva, in particolare, che l’escursione era stata presentata come di difficoltà “facile”, mentre in concreto si sarebbe rivelata ben più impegnativa, anche in ragione di un asserito mutamento del tragitto di rientro, non previamente comunicato. Lamentava altresì la carenza di adeguate informazioni e misure di sicurezza, nonché l’inidoneità dell’organizzazione dell’attività.
Proponeva, quindi, giudizio civile chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 25.029,75.
Si costituiva in giudizio la struttura ricettizia, contestando integralmente la domanda e deducendo di aver adempiuto diligentemente a tutti gli obblighi contrattuali e informativi, adducendo, in particolare che il percorso fosse agevole, correttamente classificato e adeguatamente illustrato, e che l’evento dannoso fosse riconducibile esclusivamente a una condotta imprudente o disattenta della stessa attrice.
La sentenza indaga, innanzitutto sulla natura giuridica della responsabilità, dovendosi stabilire se la stessa sia riconducibile a un inadempimento della struttura convenuta ovvero se debba essere ascritto a fattori diversi, non imputabili alla stessa.
Ricorda il Tribunale che il rapporto tra le parti nell’ambito del contratto di albergo, figura complessa nella quale confluiscono, accanto alla prestazione principale di alloggio, una pluralità di servizi accessori, tra cui rientrano anche le attività ricreative e sportive offerte alla clientela. È dunque alla luce della disciplina della responsabilità contrattuale che deve essere valutata la condotta della convenuta, con conseguente applicazione dei principi in tema di inesatto adempimento di cui all’art. 1218 c.c.
Ciò posto, deve osservarsi come, in base al consolidato riparto dell’onere probatorio, incomba sull’attrice dimostrare non soltanto il danno, ma anche la riconducibilità dello stesso a una condotta inadempiente della controparte. Non è infatti sufficiente la mera verificazione dell’evento dannoso, essendo necessario accertare che esso costituisca conseguenza immediata e diretta della violazione di un obbligo contrattuale.
Tale principio assume particolare rilievo nel caso di specie, ove l’attività dalla quale è derivato il danno non si esaurisce in una prestazione statica, ma si inserisce nell’ambito di un’attività dinamica e intrinsecamente connotata da un margine di rischio, il cui governo non può essere integralmente trasferito sull’organizzatore in assenza di specifiche violazioni di regole cautelari.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ritiene proprio che detto onere probatorio non sia assolto. Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che la struttura veva predisposto un sistema organizzativo articolato e coerente con la natura dell’attività proposta.
Le escursioni venivano illustrate agli ospiti attraverso diversi canali informativi, era presente personale dedicato all’assistenza, venivano fornite istruzioni tecniche prima della partenza e le attività erano condotte da guide qualificate e dotate di esperienza nel settore.
Non risultano, inoltre, omissioni specifiche nella predisposizione delle misure di sicurezza normalmente esigibili per attività di tal genere.
Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla posizione soggettiva dell’attrice. Questi, infatti, risultava essere soggetto esperto di sport, anche dotati di elevato grado di difficoltà.
L’istruttoria ha dimostrato, inoltre, che la caduta si è determinata in un luogo non particolarmente irto di difficoltà e, pertanto, non è imputabile alla struttura alcuna responsabilità avendo adottato tutte le cautele necessarie in proporzione ai luoghi e alle qualità dei partecipanti, mentre non è emerso u n collegamento diretto tra caduta e disorganizzazione della struttura.
La domanda viene quindi rigettata con condanna alle spese.
avv. Michele Allamprese





