Interessante pronuncia del Tribunale di Foggia, nella persona della dott.ssa Giulia Varriale, in materia di ammissibilità della procedura ex. art. 696 bis cpc.
Da tempo è in uso in alcune corti di merito affermare, in maniera del tutto contraria al dettato normativo, che la procedura de quo sarebbe ammissibile solo in caso di contestazione sul quantum. Il che è una contraddizione in termini, atteso che l’impostazione de quo consentirebbe al convenuto nella procedura che intenda paralizzarla o semplicemente adottare una tattica dilatoria, di ottenere la pronuncia di inammissibilità con la mera costituzione in giudizio e contestazione dell’an, magari ottenendo anche il favore delle spese.
E così è accaduto, in numerose pronunce, tanto da invocare da parte di qualcuno un intervento legislativo che meglio precisi i requisiti di ammissibilità della procedura che, nei termini de quo diventa una sorta di partita al buio per il ricorrente.
In questo contesto brilla per chiarezza la pronuncia de quo.
La necessità di decidere sul profilo di ammissibilità della procedura consegue alla eccezione sollevata dal convenuto, chiamato dinanzi al Tribunale di Foggia a rispondere di danni provocati da fenomeni di infiltrazione all’appartamento sottostante. Il ricorrente, appunto, azionava la procedura ex. art. 696 bis cpc, al fine anche di tentare la conciliazione, mentre il convenuto tentava di stopparla assumendo che era in contestazione l’an e non solo il quantum.
Le parole della dott.ssa Varriale sul punto, tuttavia, sono eloquenti e assolutamente condivisibili: “Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. ha natura istruttoria e finalità conciliativa ed è ammissibile anche quando la consulenza sia richiesta per l’accertamento delle cause del danno, la verifica della sua riferibilità; la quantificazione del pregiudizio; non essendo necessario che la controversia sia limitata alla sola determinazione del quantum.
Nel caso di specie le cause delle infiltrazioni risultano controverse, le parti prospettano differenti ricostruzioni in ordine all’origine del fenomeno (pluviale, terrazzo, manutenzione, il danno e la sua entità risultano contestati. Sussistono pertanto i presupposti per disporsi la consulenza tecnica preventiva.”
avv. Michele Allamprese
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