CADUTA IN STRADA- A CHI SPETTA PROVARE LA DEMANAILITA’ DEL BENE?

Nella pronuncia numero 4865 del 4.3.26 Presidente Destefano – relatore Valle, la Corte chiarisce quali sono gli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità ex. art. 2051 sulla custodia del luogo teatro del sinistro.

La vicenda trattata è la seguente. Tizio, mentre transitava sul manto stradale di una via centrale della città di Castelvolturno, si imbatteva in una buca non segnalata, che ne determinava la rovinosa caduta con conseguente frattura del IV metatarso del piede sinistro. 

Tizio, quindi, al fine di vedersi risarcito il danno, adiva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capuavetere il Comune di Castel Volturno. L’Ente pubblico si costituiva in giudizio, muovendo contestazione sul merito e sulla responsabilità e, soprattutto, eccependo che la strada era privata e quindi contestando la propria legittimazione passiva.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto Ente al pagamento della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento.

Il Comune moveva appello, e la Corte di appello di Napoli accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al civico Ente, rigettando così la domanda con relativa condanna alle spese.

Muove ricorso per cassazione Tizio, affermando quanto segue.

In primis, si censura la violazione dell’art. 2967 cc, in quanto, secondo l’intimante, l’art. 22 della Legge 2248/65 dispone una presunzione di proprietà in capo al Comune della pubblica via, che comporta, in termini processuali un’inversione dell’onere della prova, che, nella specie il convenuto non aveva ottemperato. 

In secundis si censura la circostanza che la tardiva costituzione in giudizio del Comune, avvenuta, a dire dell’intimante, oltre il termine ex. art. 183 VI comma n. 2, comportava la decadenza dalla facoltà di produrre documenti che, invece, erano stati posti a fondamento della decisione da parte della Corte di merito.

Infine, si contesta il dato fattuale della mancata prova della pubblica custodia della via, fornita, secondo la prospettazione dell’intimante, sulla scorta dei principi della responsabilità ex. art. 2054 cc.

La Corte rigetta i primi due motivi, e dichiara assorbito il terzo, con la seguente motivazione.

La natura comunale della strada, ossia se essa appartenesse al Comune o comunque fosse stata destinata dall’ente locale a transito pubblico in forza di un titolo formale in quanto serviva a raggiungere luoghi pubblici, costituiva un elemento costitutivo della domanda, che, ai sensi dell’art.

2697 cod. civ. doveva essere provato da chi aveva agito in giudizio e, quindi, dall’allora attore, potendo il Comune limitarsi a negare che la strada fosse comunale.

L’allegazione difensiva dell’ente locale circa la mancanza del detto requisito, sebbene attinente al merito della causa, ossia alla fondatezza o meno della domanda proposta contro il Comune, poteva, quindi, essere effettuata anche tardivamente, in quanto si tratta di una mera difesa, non soggetta a regime decadenziale alcuno.

La Corte, quindi, richiama il suo precedente (Cass. del 1/09/2021 n. 23721) ricordando che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e salvo un eventuale giudicato interno.”

Venendo al caso specifico, la mancata inclusione della via teatro dei fatti nel reticolo delle strade comunali e, comunque, la carenza della sua destinazione all’uso pubblico erano allegate e provate dal Comune in sede i pur tardiva costituzione e, trattandosi di una questione suscettibile di rilievo di ufficio o anche di mera negazione ad opera della controparte contro cui viene invocata, la tardività della costituzione è irrilevante, spettando a quel punto all’attore fornire la prova positiva dell’obbligo di custodia.

In particolare, in punto di appartenenza al demanio locale giova ribadire che (come da precedente Cass. del 2/02/2017 n. 2795) la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 della L. n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada; nelle altre ipotesi, invece, affinché un’area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all’uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione, cosicché non può essere ritenuta la natura demaniale di un’area sulla base del solo requisito della contiguità alla strada, omettendo ogni valutazione sull’effettiva funzione integrativa della viabilità stradale svolta dalla stessa.

Inoltre (Cass. 18/04/2011, n. 8876) la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l’ immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.

La Corte quindi rigetta il ricorso con conseguente statuizione sulle spese.

Avv. Michele Allamprese

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