Nella pronuncia numero 2684 del 07.02.2026 Presidente Destefano – relatore Giannitti, la Corte chiarisce i termini della responsabilità ex. art. 2051 cc dei danni provocati da incendio propagatosi da fondo vicino.
La vicenda trattata è la seguente. Tizio conveniva in giudizio Caio in quanto, affermandosi proprietario di un fondo agricolo interessato da un incendio da cui erano scaturiti danni alle piantagioni. L’attore asseriva che l’incendio proveniva dal fondo di Caio, il quale avrebbe dato fuoco alle cosiddette stoppie, senza adottare le opportune precauzioni.
Caio si costituiva in giudizio, declinando ogni responsabilità in ordine all’origine dell’incendio, affermando anzi che anche il suo fondo era stato interessato dall’evento, causato dalla condotta di ignoti terzi.
La domanda risarcitoria di Tizio veniva rigettata sia in primo grado che in appello, in quanto, secondo i giudici di merito, in seguito all’attività istruttoria concretizzatasi in una ctu e nell’escussione testimoniale, non si sarebbe raggiunta la prova della responsabilità di Caio nell’origine dell’incendio e/o nella sua propagazione al fondo limitrofo.
In particolare, il ragionamento dei giudici di merito a sostegno del rigetto della domanda, per quel che rileva in questa sede, è il seguente.
Non è stata fornita la prova, a carico di Tizio, che non fosse stato un soggetto terzo ed estraneo ad appiccare il fuoco, e si era palesata l’impossibilità di individuare l’esatta origine dell’incendio.
La sentenza viene impugnata da Tizio, e la Corte accoglie i suoi motivi, trattati congiuntamente, con il seguente percorso logico.
In primis si riconduce la vicenda alla sua naturale fattispecie giuridica e quindi alla responsabilità ex. art. 2051 cc, che onera il convenuto, una volta che l’attore abbai provato la derivazione del danno dalla cosa in possesso del danneggiante, di provare a sua volta il caso fortuito.
L’errore dei giudici di merito, quindi, è consistito proprio nel fatto che l’assenza di certezza e prova sull’origine dell’incendio e quindi sul caso fortuito, sia stata posta a carico dell’attore, invece del convenuto.
Il ricorso è quindi accolto e rinviato alla corte di appello, in diversa composizione, per la decisione di merito e in applicazione ai principi indicati dalla Corte di legittimità.
avv. Michele Allamprese
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