La vicenda penale del gioielliere piemontese Roggero è giunta al suo epilogo, con la condanna definitiva da parte della Corte di cassazione, della quale siamo in attesa delle motivazioni, anche per valutare il ragionamento adottato per escludere, correttamente a mio avviso, la scriminante della legittima difesa. Adesso si apre il secondo tempo della partita, quello che afferisce i risarcimenti danni.
Uso il plurale perché i soggetti interessati al risarcimento, e quindi i congiunti delle due vittime e il rapinatore sopravvissuto, sono molteplici e questo, come vado a spiegare, incide sull’entità del risarcimento.
I numeri che si sentono sui media, dove si parla addirittura di tre milioni di euro, sono privi di ragione, atteso che la Corte d’assise in primo grado, con pronuncia poi confermata nei successivi gradi, in sede civile si è limitata a riconoscere il diritto al risarcimento, e a stimare una provvisionale, rinviando al competente giudice civile la quantificazione del risarcimento.
Come sovente accade, infatti, il processo penale non ha tempo ne strumenti per stimare il danno chiesto dalle costituite parti civili, e pertanto, secondo quanto disposto dall’art 539 I comma del codice di procedura penale, le parti vengono rimesse dinanzi al competente giudice civile per il proseguo e la stima del danno.
Ma il giudizio di rinvio, così si chiama il processo che ricomincia dinanzi al giudice civile, parte da zero?
Assolutamente no, perché in quella sede è orami, si dice coperto da giudicato, quindi acclarato che il fatto di cui al capo di imputazione è avvenuto e che l’imputato, ormai condannato, l’ha commesso.
Tecnicamente si parla di giudicato sul nesso di causalità materiale, quindi rapporto tra condotta ed evento, e prova del danno evento.
Ciò che si dovrà stabilire in sede civile è, invece, il cosiddetto danno conseguenza, o se volete il nesso di causalità giuridica. Cioè gli attori dovranno provare l’entità dei danni e il rapporto tra gi stessi e la condotta del condannato.
In buona sostanza, per fare un esempio pratico, i figli dei rapinatori uccisi dovranno provare il dolore patito in seguito alla morte del padre sia conseguenza, appunto, della sua morte e non di altro. Si tratta, chiaramente, di fatti che si provano tramite presunzioni, ma che vanno, si dice allegati e documentati.
Non sono poche, infatti, le cause civili di rinvio che vedono il danneggiato ritirarsi con un pugno di mosche perché crede di aver già fatto tutto partecipando al processo penale e che quello civile è una pura formalità.
Quanto all’entità dei risarcimenti, e all’importo richiesto dalle parti civili di tre milioni di euro che ha fatto gridare allo scandalo, va detto questo. Si parla di risarcimenti, perché le parti civili costituite sono dodici, compreso il rapinatore che si è salvato. Quindi l’entità dei risarcimenti va parametrato al numero dei danneggiati, e in tal senso la somma di cui si parla di tre milioni di euro è nei limiti tabellari.
Avv. Michele Allamprese
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