Nel precedente articolo di questo format, abbiamo parlato del primo pilastro su cui si regge la sentenza di condanna ad Alberto Stasi che, alla luce dell’indagine in corso, potrebbe crollare, aprendo cosi la strada alla revisione della sentenza. Segnatamente abbiamo parlato dell’orario della morte.
Oggi esaminiamo il secondo dei sette pilastri su cui si regge la motivazione di condanna riportata nella sentenza della corte di assise di appello bis di Milano, che potrebbe favorire l’iter della revisione.
Parliamo dell’impronta di Alberto Stasi sul dispender del sapone del bagno della villetta del delitto.
Secondo l’impostazione accusatoria dell’epoca, Stasi dopo aver ucciso Chiara, si reca in bagno per lavarsi e detergersi del sangue della vittima. Quindi, dopo aver ripulito il bagno, e usato il sapone, pulisce il dispenser, ma lascia comunque sue tracce di dna.
La difesa di Alberto Stasi, e lo stesso condannato, hanno sempre ricondotto quelle tracce alla sera precedente, in cui, come noto, Alberto era a casa di Chiara, dove hanno cenato e guardato la Tv, e in quell’occasione in ragazzo ha certamente usato il bagno, e quindi in dispenser di sapone.
Come potrebbe crollare, alla luce delle nuove indagini, questo pilastro?
I Ris di Cagliari hanno redatto una nuova BPA, molto più voluminosa di quella redatta nel 2007 dai colleghi di Parma, secondo la quale il percorso dell’assassino dopo l’aggressione finale alla povera Chiara sulle scale che portano alla cantina, lo conduce in cucina, dove si detergerà, per poi guadagnare la fuga.
Viene meno, quindi, la presenza dell’assassino nel bagno e, come logica conseguenza, viene meno il riferimento ad Alberto, presunto ultimo utilizzatore del bagno, come assassino.
Come già scritto in passato, perché si possa ottenere la revisione della sentenza, è necessario, a mente dell’art. 630 del codice di procedura penale, che si individuino prove nuove che, da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato doveva essere prosciolto.
Non smetterò mai di ricordare che il processo Stasi fu indiziario. Stasi non è stato condannato sulla scorta di prove, cioè di evidenze istruttorie che dimostrino che lui ha cagionato la morte di Chiara, ma sulla base di indizi.
Questi indizi, singolarmente presi, a giudizio del GUP Vitelli e della prima Corte di assise di Appello di Milano, non erano sufficienti a superare il ragionevole dubbio della responsabilità di Alberto.
La prima Corte di cassazione, però, e con ragionamento in diritto condivisibile, affermò che l’esame degli indizi andava fatto non solo atomisticamente, ma anche unitariamente. E, proprio l’esame unitario degli indizi, assieme alle nuove perizie disposte nell’appello bis, portarono al giudizio di colpevolezza.
Ora, le nuove prove andranno valutate insieme a quelle già acquisite e, come già scritto, se l’esame congiunto ingenera il ragionevole dubbio, la sentenza di Alberto andrà revisionata.
Avv. Michele Allamprese
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