Nella sentenza numero 24054 del 28.08.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Rubino, relatore Moscarini il Supremo collegio ribadisce il proprio consolidato orientamento sul valore probatorio del modulo cai.
1. I fatti di causa e i giudizi di merito.
Tizio, proprietario di un motociclo, veniva tamponato da caio e per tale motivo agiva in giudizio contro quest’ultimo e il suo assicuratore, forte di un modulo cai sottoscritto da entrambi i conducenti.
Il giudice di pace investito della domanda risarcitoria in primo grado, rigettava la domanda non ritenendola provata affermando che l’attore non aveva fornito elementi istruttori idonei a confermare l’assunto contenuto nel modulo cai.
Il Tribunale, adito quale Giudice del gravame, confermava la sentenza del Giudice di pace.
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La sentenza di appello veniva impugnata in Cassazione da Tizio, il quale evocava la violazione dell’art. 143 II comma del Codice delle Assicurazioni, a mente del quale il cai regolarmente compilato e sottoscritto dai conducenti genera una presunzione iuris tantum, che se può essere vinta dalla prova contraria, o da elementi istruttori idonei a sconfessarlo, pone però il relativo onere a carico dell’assicuratore danneggiante.
Il Giudice del merito, quindi, ha errato nel ritenere il cai non idoeno a provare i fatti, e nel porre a carico di Tizio l’onere di corroborarlo con ulteriori elementi istruttori.
In particolare si legge nella sentenza:
Il giudice di merito ha, invece, del tutto svalutato il valore probatorio di tale documento, operando un’inversione dell’onere della prova. Anziché porre a carico della compagnia di assicurazioni, che contestava le risultanze del modulo, l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione legale, il Tribunale ha erroneamente richiesto all’attore di fornire ulteriori elementi di conferma a sostegno di quanto già attestato nel modulo stesso. A fronte di un modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il giudice del merito non può limitarsi a negare puramente e semplicemente che il modulo di constatazione amichevole del sinistro abbia una rilevanza probatoria, ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità”.
La Suprema corte, quindi, consolida un orientamento ormai granitico (Cass. 1543124, Cass. 29146/17) e accoglie il ricorso.
Avv. Michele Allamprese





