Il Tribunale di Foggia, Giudice dott.ssa Mariangela Carbonelli, ha recentemente affrontato un caso particolarmente delicato, accogliendo la domanda risarcitoria. Questi i fatti.
Nel 2019 Tizietta, minorenne, era coinvolta in una relazione sentimentale con Caietto, anch’egli minorenne. I due ragazzini consensualmente decisero di riprendere con il telefono cellulare un rapporto sessuale.
Il problema è che Caietto decise, in seguito, di inoltrare il video a Mevietto, il quale a sua volta lo rese virale tra gli amici e conoscenti di Tizietta.
In seguito ai fatti Tizietta, e i suoi genitori, subirono danni morali e biologici, dovuti alla divulgazione del video, tanto da proporre querela in danno dei minori. Il procedimento minorile, che vedeva Caietto e Mevietto imputati per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex. art. 612 ter codice penale, si concluse con l’assoluzione per assenza dell’elemento psicologico.
I genitori di Tizietta, tuttavia, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, convennero in giudizio sia i due minori che i rispettivi genitori, chiedendo il risarcimento dei danni morali e biologici subiti iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su Tizietta.
Sulla scorta dell’attività di indagine, infatti, era risultato pacifico il fatto contestato ai due minori, e sulla base di questo dato fattuale si proponeva l’azione risarcitoria.
Le difese di Caietto e Mevietto e dei rispettivi genitori si fondavano sostanzialmente su due pilastri. Il primo è l’accertata assenza del dolo nella condotta dei due minori e il secondo è la partecipazione ai fatti della minore, e quindi dei genitori per culpa in educando, idoena, secondo la tesi dei convenuti a elidere il nesso di causa tra condotta ed evento.
Il Tribunale di Foggia accoglie la domanda risarcitoria, respingendo entrambe le questioni sollevate dia convenuti.
Quanto all’assenza di elemento psicologico si evidenzia come trattasi di responsabilità oggettiva, e quindi del tutto irrilevante risulta nell’azione risarcitoria proposta, la sussistenza dell’elemento psicologico.
Quanto alla condotta della minore, viene escluso sia un contributo idoneo da solo a elidere il nesso di causa che una condotta idonea a ridurre il quantum risarcitorio ai sensi dell’art. 1227 I comma cc.
L’istruttoria, tuttavia, non ha provato la sussistenza di danni biologici in capo agli attori, sia quanto ai genitori che in ordine alla minore, e liquida il danno, facendo unicamente ricorso all’equità, in relazione pertanto ai solo danni morali, nella somma di euro 10.000 in favore della minore ed euro 2.500,00 per ciascun genitore, ponendo il risarcimento in solido tra tutti i convenuti.
Avv. ALLAMPRESE Michele
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