GIULIO REGENI – LA CORTE D’ASSISE DI ROMA CONDANNA GLI IMPUTATI

La I sezione della Corte d’assise di Roma ha pronunciato una storica sentenza, o meglio, per ora il suo dispositivo, con la quale ha condannato per il sequestro di Giulio Regeni tre dei quattro imputati, non riconoscendo però la responsabilità degli stessi in ordine all’omicidio.

Giulio Regeni, ricercatore italiano ventottenne presso l’Università di Cambridge, venne rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016, per essere ritrovato morto il successivo 3 febbraio ad Alessandria.

Sul corpo del povero Giulio vi erano evidenti segni di tortura, con addirittura incisione di lettere dell’alfabeto sulla pelle.

Il nostro codice penale prevede che sussista la giurisdizione italiana nel caso di delitto ai danni di cittadino italiano, commesso all’estero da cittadino straniero, a condizione che la legge preveda la pena della reclusione non inferiore ad un anno, che sia proposta querela o richiesta del Ministero della Giustizia e che il reo sia presente sul territorio italiano, cosi come previsto dall’art. 10 I comma del codice penale. In questi casi la competenza territoriale è sempre del Tribunale di Roma. Il processo si è celebrato in Italia, superando la condizione di procedibilità della presenza sul territorio del reo, in ragione della convenzione ONU sulla tortura, e di quanto disposto dall’art. 7 V comma del codice penale, che consente la celebrazione del processo se il reato è previsto da convenzioni internazionali.

La Procura di Roma, fatta rientrare la salma ed effettuata l’autopsia, iniziò ad indagare, con non poche difficoltà attesa l’assenza di collaborazione da parte del regime egiziano. Nel dicembre del 2020 si conclusero le indagini, e furono rinviati a giudizio quattro ufficiali del servizio di sicurezza egiziano. I titoli di responsabilità erano: sequestro di persona pluriaggravato, lesioni personali gravissime e omicidio pluriaggravato dalle sevizie e crudeltà. Il reato di tortura, invece, poiché introdotto nel nostro ordinamento nel 2017 non poté essere contestato.

Il cuore giuridico della vicenda riguarda la possibilità di celebrare il processo in absentia degli imputati. I quattro ufficiali egiziani risultano irreperibili, infatti sono difesi da avvocati d’ufficio: la magistratura egiziana non ne ha fornito gli indirizzi, non ha concesso ai magistrati italiani di assistere agli interrogatori e ha sistematicamente rifiutato la cooperazione giudiziaria richiesta fin dalla rogatoria del 5 maggio 2019.

Il GIP del Tribunale di Roma, nel maggio 2021, dichiarò l’assenza degli imputati ai sensi art. 420-bis, comma 2, c.p.p., e dispose procedersi con il giudizio, ritenendo volontaria la scelta degli imputati di non partecipare al processo.

Tuttavia, la difesa degli imputati impugnò il provvedimento, e la Corte di Assise di Roma, nell’ ottobre successivo, dichiarò la nullità della declaratoria di assenza e restituì gli atti al GUP, rilevando che le circostanze valorizzate — copertura mediatica, coinvolgimento nelle indagini preliminari, inviti ad eleggere domicilio — non costituivano prova certa della conoscenza del processo.

Il GIP sollevò, a questo punto, questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117, comma 1, Cost. — quest’ultimo in relazione alla Convenzione ONU contro la tortura (New York, 10 dicembre 1984) — nella parte in cui non consentiva di procedere in assenza quando la mancata conoscenza del processo dipendesse dal rifiuto di cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato.

La Corte costituzionale, con la storica sentenza 26 ottobre 2023, n. 192, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, c.p.p. — nella formulazione risultante dalla riforma Cartabia, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in absentia per i delitti commessi mediante atti di tortura ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Convenzione ONU, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.

Il dibattimento, cosi, al netto di un nuovo ricorso alla Corte costituzionale, si dipana attraverso l’escussione dei testi, l’acquisizione dei documenti e l’espletamento di perizie.

Le condanne sono tutte a dieci anni di reclusione, perchè tre dei quattro imputati sono stati riconosciuti responsabili del reato di sequestro di persona pluriaggravato. Sono state disposte anche delle provvisionali, in favore die familiari di Giulio e dello Stato. La sentenza sarà certamente impugnata, probabilmente da ambo le parti, mentre ora si aprirà la partita dei risarcimenti, con non pochi risvolti diplomatici.

avv. MICHELE ALLAMPRESE

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