Nella sentenza numero 31167 del 28.11.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Gianniti, si affronta il caso del passeggero che a causa dell’improvvisa chiusura della porta/tornello dell’accesso ai binari, riporta lesioni.
Tizio, il 9 settembre 2011, mentre attraversava i tornelli dell’ingresso ai binari di una stazione della Metro A di Roma, a causa dell’improvvisa chiusura delle porte, vedeva incastrarsi il proprio piede destro, con relativa rovinosa caduta al suolo. Tizio, quindi, conveniva in giudizio l’ATAC, chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti e che stimava nella misura di euro 8.000,00.
L’Atac, a sua volta, si costituiva declinando ogni responsabilità, chiedendo e ottenendo la chiamata in causa del proprio assicuratore.
Il Tribunale di Roma adito in primo grado rigettava la domanda, sia ex. art. 2043 cc che 2051 cc, ritenendo che la responsabilità dell’evento fosse da ascrivere unicamente alla condotta negligente di Tizio che passava le porte/tornello subito dopo il passaggio del precedente passeggero e mancando di obliterare il biglietto.
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di rigetto e Tizio ricorreva alla Corte di Cassazione con plurimi motivi.
Tizio si lamentava della parziale ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, in particolar modo per non aver valorizzato la testimonianza di Caio ma unicamente quella del controllore presente ai fatti e per aver addossato su di lui l’onere di provare l’esatto adempimento, invece di attribuire ad Atac l’onere di provare di aver adottato gli accorgimenti per evitare l’accadimento.
Altresì Tizio lamenta anche il fatto che non sia stato valorizzato il dato del possesso da parte dello stesso dell’abbonamento mensile ai mezzi pubblici e, quindi, che questi non aveva adottato una condotta fraudolenta e illecita.
La Corte di legittimità rigetta il ricorso dichiarando inammissibili le doglianze sulla ricostruzione dei fatti, in quanto afferenti il merito e premiando il ragionamento della Corte di merito in ordine all’elisione del nesso di causa tra res (e quindi porte/tornelli di accesso) e danno, determinato dalla scelta di Tizio di superare il varco “approfittando” del passeggero precedente. Il possesso da parte di Tizio dell’abbonamento, circostanza peraltro rimasta indimostrata nel giudizio, non incide sulla sequenza dei fatti, atteso che la condotta illecita attribuita non è nel non aver pagato il pedaggio ma nell’aver varcato senza beggiare.
.Il Tribunale adito in primo grado accoglieva la domanda, qualificata ai sensi dell’art. 2051 cc, condannando l’associazione che gestiva la struttura al risarcimento dei danni subiti da Tizia.
L’associazione impugnava la sentenza, e la corte di appello accoglieva il gravame, ritenendo che non si potesse qualificare la responsabilità de quo ex. art. 2051 cc atteso che non sussisteva il nesso tra la cosa custodita, e quindi la piscina, e l’evento.
Tizia ricorreva in cassazione con plurimi motivi, dei dei quali meritevoli di accoglimento.
Il primo dei due, proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 cpc, censurava la violazione dell’art. 2043 cc. Secondo Tizia, infatti, il gestore della piscina non aveva solo l’obbligo, come ritenuto dalla Corte di merito, di impedire solo l’annegamento dei fruitori della piscina, ma anche il rischio tipico poi verificatosi e sorgente dalla posizione di garanzia rivestita nel caso di specie.
La Corte rammenta che “affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362; Cass. 03/02/2022, n. 3294).”
Partendo da questo assunto, per risolvere il caso, va considerato che Tizia era all’interno di una vasca idromassaggio, quindi in un contesto, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento di attività fisica o sportiva (quale il nuoto libero o la ginnastica in acqua) idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.
Il gestore, quindi, e in virtù della sua posizione di garanzia, non doveva consentire ad altri di giocare con la palla all’interno o nei pressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relax degli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in caso di malaccorto uso della palla.
Il motivo viene quindi accolto, e sarà la Corte di merito in sede di rinvio a valutare la violazione del generale principio del neminem leadere da parte del gestore della struttura.
Come detto, però, i motivi accolti sono due e il secondo faceva riferimento alla violazione dell’art. 1218 cc, sempre sussunto sotto l’egida dell’art. 360 I comma n. 3. In particolare Tizia rileva come la Corte di merito non si sia pronunciata sulla sua domanda introdotta come da responsabilità contrattuale, affermando che la stessa era da ritenersi tardiva.
In realtà la Corte rileva che Tizia aveva tempestivamente esteso la domanda formulando una subordinata nelle memorie ex. art. 183 VI comma n. 1, e chiedendo quindi la responsabilità contrattuale.
La Corte di merito in sede di rinvio, quindi, dovrà valutare anche la sussistenza dei presupposti per questa responsabilità.
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