Nella sentenza numero 31373 del 01.12.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Graziosi, relatore Tatangelo, affronta l’ipotesi risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale in capo al coniuge legalmente separato.
Tizio, decedeva in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico e, pertanto, Tizia, coniuge dello stesso legalmente separata dal alcuni mesi, agiva in giudizio unitamente ai tre figli della coppia per ilo risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del congiunto.
La domanda veniva inizialmente accolta in primo grado, ma poi rigettata, limitatamente a Tizia in appello. In particolare la Corte di merito valorizzava il dato della separazione legale in essere, idoneo a far venir meno la presunzione di sofferenza che invece si afferma per i prossimi congiunti.
In particolare Tizia, all’epoca 64 enne, evidenziava che il matrimonio con Tizio, al momento del decesso sessantenne, era durato quarantadue anni e che i figli avevano età comprese tra i 28 e i 36 anni.
Ricorre in Cassazione Tizia, con tre motivi, esaminati congiuntamente dalla Corte di legittimità e accolti con la seguente motivazione.
Si premette, in ordine all’inquadramento generale del danno da lesione del rapporto parentale chel’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per suscitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto – di coniugio, appunto -, il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile. In particolare gli Ermellini insegnano che “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Cass. 3767/18, Cass. 9010/22 e Cass. 22397/22).
La giurisprudenza della Suprema Corte non esclude affatto l’applicazione dei suddetti principi anche al caso del coniuge legalmente separato “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare” (Cass. 25415/23, 8222/19, 10393/22, 1025/13, 9010/22, 22397/22 e 21988/25).
Dunque la sola circostanza che i coniugi erano separati, senza valutare i dati forniti dalla stessa attrice, durata del matrimonio, numero di figli, tempo trascorso dalla separazione, non irreversibilità della stessa, non può portare alla logica conseguenza dell’assenza di sofferenza del coniuge superstite.
La Corte di merito, quindi, applicando l’automatismo de quo non si è adeguata ai suddetti principi, quindi il ricorso viene accolto e la causa rimessa alla corte di merito in diversa composizione, che dovrà riesaminare le prove e rivalutare il danno di Tizia.
avv. Michele Allamprese
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