ILLECITO E RISARCIBILE LO SFRUTTAMENTO NON AUTORIZZATO DELL’IMAMGINE DI UN MINORE ANCHE IN CASO DI ASSOCIAZIONE BENEFICA.

Nella sentenza numero 1169 del 20.01.2026 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Scrima, relatore Dell’utri, affronta il tema del risarcimento del danno da sfruttamento dell’immagine altrui.

Tizio e Tiza, nella qualità di genitori di Tizietta, convengono in giudizio l’associazione Papaboys Onlus per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, senza previo consenso, della foto della minore sul sito e sul profilo facebook della minore.

La domanda venne rigettata sia in primo grado che in appello, in quanto, secondo i giudici di merito, fermo il carattere illecito della pubblicazione avvenuta in assenza di consenso degli interessati – questi ultimi non avessero comunque provato di aver subito alcuna conseguenza dannosa, dovendo, da un lato, escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa in corrispondenza della commissione dell’illecito accertato a carico dell’associazione convenuta, e dovendo, dall’altro, ritenersi che nessun danno patrimoniale (eventualmente risarcibile attraverso il pagamento del c.d. ‘prezzo del consenso’) avrebbe potuto riconoscersi nel caso di specie, non avendo l’associazione convenuta utilizzato l’immagine della ragazza allo scopo di realizzare particolari finalità di carattere commerciale;

Tizio e Tizia propongono ricorso per cassazione.

Con il primo motivo, in particolare, proposto ex. art. 360 I comma n. 3, si censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, atteso che lo stesso era commisurabile al compenso che la minore avrebbe percepito in caso di vendita delle foto e relativa pubblicazione.

Il motivo viene accolto con il seguente ragionamento.

La Corte di merito ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio del c.d. prezzo del consenso (consistente nel ritrasferire, in capo al titolare del diritto, quel vantaggio economico del quale l’autore dell’illecito si è indebitamente appropriato) “può essere adottato valutando il tipo di trasmissione in cui l’immagine è riprodotta e soprattutto se sussistano “finalità pubblicitarie o di intrattenimento” e sia o meno configurabile “l’abusivo sfruttamento dell’immagine altrui per fini eminentemente commerciali” (cfr. Cass. 11768/22), fattispecie che nella specie non ricorre essendo avvenuta la pubblicazione su un sito non avente finalità commerciali”.

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, la motivazione così formalmente compendiata dal giudice a quo costituisce una chiara ipotesi di falsa applicazione dell’art. 2056 c.c. (nella parte in cui richiama l’art. 1223 c.c.).

La Corte territoriale, infatti, ha del tutto trascurato la considerazione dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell’esposizione, senza consenso, dell’immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un’associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell’esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione ‘pubblicitaria. Gli ermellini “bacchettano” anche la Corte di merito per un riferimento giurisprudenziale non corretto e riferibile al caso de quo.

Infatti, nel caso che occupa, il fatto contestato a carico dell’associazione è costituito dall’esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico accanto alla dicitura “(Omissis)”), di cui i responsabili della pubblicazione hanno ritenuto utile la divulgazione al fine di attirare l’attenzione dei visitatori del sito o del profilo Facebook.

Ciò posto, deve ritenersi indubbio che l’utilità che è stata ricavata dall’associazione attraverso la strumentalizzazione di quell’immagine (utilità la cui concreta apprezzabilità è questione di merito che dovrà essere meditata dal giudice del rinvio) non può che corrispondere al risultato dello sfruttamento di un bene economico (qual è l’immagine di una persona, utilizzata al fine di attirare l’attenzione altrui).

La causa tornerà quindi alla Corte di merito per la valutazione degli aspetti evidenziati dalla Corte di legittimità.

avv. Michele Allamprese

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