PROCESSO CIVILE: E’ SOSTITUIBILE IL TESTE DECEDUTO? LO STABILIRA’ L’UDIENZA PUBBLICA.

Nella sentenza numero 2399 del 05.02.2026 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Giannitti, affronta il caso della possibilità di sostituire il testimone morto prima della sua escussione.

Tizio, in seguito ad un sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, in cui si era imbattuto mentre vi transitava alla guida della propria bicicletta e che ne aveva causato la caduta al suolo e le conseguenti lesioni, conveniva in giudizio l’Anas al fine di sentirla condannare al conseguente risarcimento dei danni.

L’Anas eccepiva la propria carenza di legittimazione, per non essere proprietaria del tratto di strada interessato dai fatti, e Tizio chiedeva e otteneva la chiamata in causa del Comune Alfa.

Regolarizzato il contraddittorio, il Giudice disponeva il termine per le memorie istruttorie e ammetteva le prove articolate dalle parti, con particolare riferimento alla prova testimoniale di un soggetto che aveva assistito ai fatti e prestato per primo i soccorsi a Tizio.

Il suddetto teste si presentava regolarmente all’udienza fissata per la sua escussione, ma in quel caso il Giudice dispose il rinvio d’ufficio; se non chè il teste, nelle more delle due udienze moriva.

Tizio, pertanto, facendo rilevare la causa imprevedibile chiedeva la rimessione nei termini ex. art. 153 cpc onde sostituire il teste deceduto con altro. Il Giudice di primo grado accoglieva l’istanza, escuteva il teste e accoglieva la domanda.

La sentenza veniva impugnata dal Comune, e il Giudice di appello riformava la sentenza rigettando la originaria domanda per difetto di prova, previa revoca del provvedimento di rimessione in termini.

Tizio propone così ricorso per cassazione, e la Corte rimette la causa a nuovo ruolo per la pubblica udienza ravvisando una questione di particolare rilevanza nomifilattica, nella vicenda relativa alla sostituibilità del teste.

In particolare il quesito da risolvere è il seguente:

Se, in tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto impedimento (per decesso o per altra causa) di un testimone (ritualmente indicato, ammesso ed intimato), la parte, che detto teste aveva indicato ed intimato, abbia o meno diritto a chiedere la sua sostituzione con altro teste, non previamente indicato nei termini perentori di cui all’art. 244 c.p.c., sulle stesse circostanze ovvero su altre circostanze, connesse a quelle già articolate”.

Sul punto la Corte evidenzia l’esistenza di due contrastanti orientamenti. Uno restrittivo, compendiato nella Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4071/1993, che ha stabilito che la parte non può pretendere di sostituire testi deceduti prima dell’assunzione con altri non indicati nei termini dell’art. 244 c.p.c. L’obbligo di indicazione rituale è stato ritenuto inderogabile e l’art. 257 c.p.c. è stato interpretato come elenco tassativo, che non ammette analogie nemmeno per il caso di morte del teste. L’orientamento è confermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8929/2019, che nel ribadire l’orientamento del 1993, ha altresì ribadito che il sistema delle preclusioni impedisce la sostituzione di un teste deceduto con uno nuovo. In tale arresto è stato precisato che, se una parte ha ragione di temere il decesso di un teste, deve ricorrere all’assunzione preventiva (art. 692 c.p.c.); e, in mancanza, l’impossibilità di assumere la prova deve essere imputata alla parte stessa.

A questo orientamento restrittivo se ne contrappone uno più flessibile.

In particolare Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13187/2013, secondo la quale in fattispecie nella quale il teste originario non era stato intimato e quello in sostituzione non era stato previamente indicato nei termini, ha confermato in linea generale il limite dell’art. 244 c.p.c., ma ha introdotto un’eccezione: se il decesso avviene dopo l’ammissione ma prima dell’escussione, può trovarsi applicazione analogica dell’art. 104 disp. att. c.p.c. Tale norma permette al giudice, se riconosce giustificata l’omissione (in questo caso l’impossibilità di sentire il teste nel frattempo deceduto), di fissare una nuova udienza previa sostituzione del teste deceduto per evitare una decadenza determinata da impedimento incolpevole.

Si ravvisa nell’ambito di questo orientamento anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14080/2014, la quale in fattispecie nella quale il teste indicato ed intimato era poi divenuto incapace di deporre per sopravvenuto Alzheimer, ha affermato l’ordinanza ammissiva del giudice di merito costituiva esercizio del potere di revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. delle precedenti ordinanze istruttorie, reso necessario da un fatto sopravvenuto. Richiamando la riforma dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ha sottolineato l’esistenza di un principio generale che tutela chi incorre incolpevolmente in una decadenza. In sintesi, se sopravviene il decesso o l’incapacità di un teste già ammesso, il giudice deve valutare la sussistenza di un impedimento incolpevole e può rimettere in termini la parte per la sostituzione.

In definitiva, si tratta di stabilire se, nel caso oggetto del ricorso in esame – nel quale il teste (originariamente indicato, ammesso ed intimato) si era regolarmente presentato all’udienza, ma non era stato sentito per rinvio d’ufficio del giudice istruttore ed era successivamente deceduto e nel quale il teste in sostituzione avrebbe dovuto essere sentito sulle stesse circostanze sulle quali era stato ammesso il teste sostituendo – la sostituzione del testimone sia preclusa, essendo tassative le ipotesi eccezionali di cui all’art. 257 c.p.c. e potendosi utilizzare lo strumento della rimessione in termini soltanto per ripristinare una facoltà già tempestivamente esercitata; ovvero se detta sostituzione sia consentita, potendosi utilizzare lo strumento della rimessione in termini per introdurre un teste estraneo al perimetro delle preclusioni già maturate, ovvero altro strumento processuale a garanzia dalle decadenze in cui si sia senza colpa incorsi.

Vedremo cosa deciderà la Corte in pubblica udienza.

avv. Michele Allamprese

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