Emergono novità nelle indagini in corso e condotte dalla Procura della repubblica di Milano, afferenti il disastro ferroviario occorso nella città della Madonnina lo scorso 27 febbraio e che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di oltre cinquanta passeggeri.
Dopo l’evento, la competente Procura iscrisse nel registro degli indagati il conducente del veicolo, disponendo una serie di accertamenti tecnici nel contraddittorio con i suoi difensori e consulenti, con particolare riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Nel contempo, fu ascoltato a sommarie informazioni un collega del macchinista, il quale affermò che era al telefono con questi poco prima che accadesse il disastro.
Alla luce di queste dichiarazioni, gli inquirenti hanno disposto accertamenti tecnici sul telefono cellulare dell’indagato, infatti sequestrato nell’immediatezza, i cui esiti sono adesso noti. Secondo la ricostruzione dei consulenti della Procura, infatti, il conducente del tram era al telefono fino a dodici secondi prima dell’impatto, e vi è stato per quasi quattro minuti, conversando appunto con il collega di cui sopra.
Quest’ultimo a Sit ha rivelato anche il contenuto della conversazione, precisando che il macchinista si stava lamentando per un infortunio al piede subito pochi minuti prima, mentre aiutava un disabile a salire sul tram e ad azionare l’apposita piattaforma.
La difesa e i consulenti del macchinista, tuttavia, contestano questa ricostruzione affermando che tra la fine della telefonata e l’impatto erano trascorsi quasi due minuti.
La posizione del macchinista, quindi, si aggrava. Ricordiamo che questi è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose; e l’aver intrattenuto una conversazione telefonica poco prima dell’evento aggrava notevolmente la sua posizione, visto che questa è certamente un’aggravante ma potrebbe anche incidere nella determinazione dell’elemento psicologico, visto che l’indagato potrebbe aver accettato il rischio, parlando al telefono, di provocare l’evento.
Bisognerà chiaramente verificare se la conversazione telefonica e la relativa distrazione hanno inciso nella dinamica dei fatti, o se è intervenuto un fattore esterno e imponderabile, come il malore dichiarato dall’indagato, che ha reciso il nesso di causa e che in questo caso alleggerirebbe notevolmente la posizione del macchinista.
Il macchinista, comunque, sarà chiamato a rispondere delle relative violazioni al codice della strada e al regolamento interno dell’azienda, mentre sono indiscutibili, a prescindere dai risvolti penali della vicenda, le obbligazioni risarcitorie in capo alla società che gestisce la linea tranviaria per la condotta del suo operante.
avv. Michele Allamprese
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