Nella pronuncia numero 23543 del 08.07.2026 – Presidente Rubino – relatore Dell’Utri, la Corte ritorna sul valore si presunzione semplice del modulo cai.
Tizio conveniva in giudizio Caio e il suo assicuratore, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal primo a causa della condotta di guida del secondo.
Sia il Giudice di pace che il Tribunale in funzione di giudice di appello rigettarono la domanda, sulla scorta della seguente motivazioni.
Tizio aveva inteso provare il fatto storico, presupposto della civile responsabilità automobilistica, a mezzo del modulo cai e dell’escussione di un teste. I giudici di merito, tuttavia, non ritenevano raggiunta la prova del fatto storico perché, con particolare riferimento alla prova testimoniale, si riteneva non credibile la stessa perché il nome del teste non era indicato nel modulo cai.
Propone ricorso per cassazione Tizio, censurando sotto molteplici aspetti, non da ultimo il difetto di motivazione, la sentenza del Tribunale.
La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, si concentra sul valore probatorio del modulo cai, sul quale più volte, anche nel recente passato, si è soffermata.
Ricorda la Corte, infatti che “la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, sul quale grava l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Sez. 3, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024).
In particolare, “la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole cd’ incidente, come già previsto dall’art. 5 della L. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
Nella sentenza esaminata, il Tribunale a sostegno della non valenza probatoria del modulo cai affermava “Sussistono a parere del Tribunale seri dubbi sulla ricostruzione cinematica del sinistro, tenuto conto del fatto che il nominativo dell’unico teste indotto da parte attrice ed escusso in primo grado (che ha confermato la dinamica del sinistro come dedotta da parte attrice) non figura nel modello CAI e neppure risulta menzionato nella lettera r.a.r. di costituzione in mora, come pure dubbi emergono sui danni eventualmente scaturiti, atteso che le fotografie del veicolo asseritamente incidentato, in atti, risultano prive di data certa”.
La Corte di legittimità bacchetta il giudice del merito, ricordando che la mancata indicazione nel modulo CAI del teste escusso (favorevole all’attore) potrà valere a costituire un indice della presumibile inattendibilità di detto teste assunto in giudizio (così come l’assenza di data certa delle fotografie favorevoli all’attore potrà costituire un indice dell’inattendibilità di dette fotografie) deve però logicamente escludersi che l’eventuale inattendibilità di quel teste (e di quelle fotografie) possa costituire una ‘prova contraria’ che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate sul modulo CAI sottoscritto dalle parti (in conformità a quanto viceversa richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata).
In altre parole, il Tribunale non avrebbe in nessun modo potuto ritenere dubbio quanto presumibile (iuris tantum) per legge dal modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti sol perché ne erano dubbie le conferme probatorie (testimoniale e fotografiche), poiché avrebbe potuto (dovuto) superare quella presunzione iuris tantum unicamente attraverso l’acquisizione di una prova contraria rispetto a quanto deducibile da detta presunzione, ossia attraverso una prova certa del contrario di quanto presunto dal modulo CAI; e tanto, poiché la prova incerta di un fatto non può mai costituire prova certa del contrario di tale fatto.
Il ricorso viene quindi accolto e la causa rimessa al Tribunale per la decisione di merito, che dovrà fare applicazione die principi esplicitati dalla Corte.
Avv. Michele Allamprese
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