Nella sentenza numero 24471 del 03.09.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Graziosi, relatore Spaziani, si affronta il caso della responsabilità della scuola di sci in caso di infortunio dell’allievo durante la discesa, con particolare riferimento all’onere probatorio in capo alla stessa della causa di giustificazione.
1. I fatti di causa e i giudizi di merito.
Tizio conveniva in giudizio una Scuola di Sci, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni da questi subiti durante una discesa. In particolare Tizio, sciatore principiante, veniva urtato da altro sciatore che proveniva da monte e mancava di darle la precedenza prescritta, cagionandole lesioni all’anca destra. Tizio affermava che vi era una responsabilità della sciola di Sci in quanto il maestro lo precedeva di quindici metri, e che da tale posizione non avrebbe potuto osservarlo e controllarlo, garantendone l’incolumità.
Tizio proponeva con unica domanda la richiesta risarcitoria di natura contrattuale in danno della scuola di sci ed extracontrattuale nei confronti del maestro. La seconda veniva separata e quindi riassunta dinanzi ad altro ufficio giudiziario, mentre quella oggi trattata è la prima.
Il Tribunale in primo grado e la Corte d’appello in sede di gravame rigettavano la domanda di Tizio, affermando che alcuna responsabilità era ascrivibile al maestro, il quale era nella posizione corretta e dove doveva essere, al momento della discesa, secondo le regole tecniche della disciplina de quo.
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Tizio propone ricorso per cassazione, sollevando due motivi, dei quali uno di interesse in quanto accolto. Tizio ricorreva, ex. art. 360 I comma n. 3, lamentando la violazione 1176, 1218, 12223, 1227, 1228 e 2697 cc, censurando la sentenza di merito nella parte in cui si limita a valutare la condotta del maestro di sci e il rispetto delle regole tecniche, senza estendere l’analisi agli altri obblighi in capo alla scuola di sci.
Il motivo è accolto con la seguente motivazione.
La Corte principia la motivazione ricordando il suo consolidato orientamento a mente del quale “l’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’ art. 1218 cod. civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile” (Cass. 2559/2011, Cass. 3612/2014, Cass. 7417/2017).
La Corte, venendo al caso di specie, bacchetta il giudice del merito censurando il fatto che questa si sia concentrata sull’analisi della circostanza che la scuola avesse adempiuto alla propria obbligazione, anziché verificare se l’inadempimento fosse giustificabile da una impossibilità sopravvenuta derivante da causa a se non imputabile.
In altre parole, una volta allegato e provato l’inadempimento da parte del creditore, ex. art. 1218 cc, spetta al debitore fornire la prova della circostanza scusante. Nel caso specifico la Corte di merito si è indebitamente posta il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.
Atteso, quindi, che la causa che aveva determinato l’inadempimento non era ignota, ma ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allieva, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall’allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.
La Corte d’Appello, in altre parole, non avrebbe dovuto accertare se la condotta del maestro di sci fosse stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione – e quindi l’investimento dell’allieva da parte della sciatrice proveniente da monte – fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci.
Il ricorso viene quindi accolto e il giudizio rimesso al Giudice del merito.
Avv. Michele Allamprese





