TARGA PROVA. ASSICURATORE NON LEGITTIMATO PER SINISTRI ANTECEDENTI IL 10/11/2021

Nella sentenza numero 28715 del 30.10.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Rubino, relatore Guizzi, si affronta l’applicabilità temporale del DL 121/21 convertito in Legge 156/21 che ha chiarito la legittimazione passiva dell’assicuratore della targa prova montata su veicolo immatricolato.

Tizio veniva coinvolto in un sinistro stradale, circolando a bordo della propria autovettura, regolarmente immatricolata, ma priva di copertura assicurativa e circolante con la targa prova. Per tale ragione, e ottenuto diniego al pagamento nella fase stragiudiziale, conviene in giudizio il proprio assicuratore, o meglio la compagnia che garantiva per la RCA la targa prova.

La Compagnia si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione, richiamando le note pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 17665/20) a mente delle quali se la circolazione non avviene ai fini di prova e l’autovettura è regolarmente immatricolata, non è azionabile la domanda contro la compagnia della targa prova.

Sia il Tribunale che la Corte di appello accolgono l’eccezione della Compagnia, dichiarando la carenza di legittimazione dell’assicuratore della targa prova. Tizio ricorre in cassazione, così richiamando la riforma normativa, successiva ai fatti, e segnatamente l’art.1, commi III e IV del DL 121/21 che afferma la legittimazione della circolazione con targa prova anche con veicoli immatricolati se la circolazione avviene ai fini di prova, con relativa legittimazione dell’assicuratore.

La Corte approfitta per delineare la portata temporale dell’innovazione legislativa, così escludendone la portata retroattiva, potendosi riferire solo a sinistri occorsi dopo la sua entrata in vigore.

In particolare affermano gli ermellini: “Invero, nel silenzio non solo della legge, ma pure dei suoi lavori preparatori (il testo del disegno di legge n. 3278, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 10 settembre, nulla riferisce in merito alla necessità di risolvere contrasti interpretativi esistenti circa la possibilità di utilizzazione della targa prova su veicoli già immatricolati), la sussistenza di prassi interpretative differenti, tra il Ministero degli interni e quello delle infrastrutture e trasporti, non è – in assenza di ulteriori riscontri, che confermino tale conclusione, ricavabili dall’ iter parlamentare di approvazione della legge – elemento utile per affermare che il legislatore sia intervenuto in materia con lo strumento della norma di interpretazione autentica.”

Non trattandosi di norma identificabile come di interpretazione autentica, quindi, deve trovare applicazione l’art. 11 delle preleggi e la stessa non può che riferirsi a fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Il ricorso viene quindi respinto.

avv. Michele Allamprese

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