Interessante sentenza del Tribunale di Foggia, giudice unico dott.ssa Filomena Mari, in tema di accesso agli atti in materia di assicurazioni obbligatorie della RCA.
Tizio, in seguito ad un sinistro stradale, e ricevuta la comunicazione di diniego al risarcimento, formulava richiesta di accesso agli atti all’assicuratore, ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni, per ottenere copia della perizia tecnica sul proprio veicolo.
L’assicuratore eccepiva il diniego, facendo generico richiamo all’art. 146 II comma, e quindi alla presenza di indizi fraudolenti.
Tizio, così, conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia l’assicuratore onde sentirlo condannare alla consegna della perizia.
L’assicuratore si costituiva in giudizio rinnovando il diniego e il Tribunale di Foggia, nell’accogliere la domanda, esamina l’istituto dell’accesso agli atti ex. art. 146 cda e affronta la questione dell’onere probatorio nell’azione giudiziaria finalizzata ad ottemperare all’obbligo di consegna.
Secondo quanto previsto dall’art. 148, l’impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato una congrua offerta di risarcimento, o a comunicare i motivi che ostano alla formalizzazione di un’offerta, entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, in caso di sinistro con soli danni a cose, o entro 90 giorni, in caso di sinistro che abbia causato lesioni personali o il decesso di uno o più soggetti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del d.m. 191/2008, il diritto di acceso ai documenti può essere esercitato quando risulti concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del danno e, più precisamente, dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta: “1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia é stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.”.
A tale previsione si affianca, per quanto di interesse, l’art. 6 del citato d.m. che, in caso di rifiuto o di limitazione del diritto d’accesso, pone a carico dell’assicurazione l’obbligo di indicare i motivi per i quali il diritto di accesso non può essere esercitato.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la motivazione della Compagnia a sostengo del diniego non è sufficente per ritenere assolto l’onere di motivazione previsto dal richiamato articolo 6.
Ed invero, la compagnia assicuratrice si è limitata ad operare un generico richiamo all’art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, e a riferire che nella missiva di mancata adesione alla negoziazione assistita che vi era incompatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta.
Ma questo, evidentemente, non basta.
La necessità, per l’assicurazione, di specificare le ragioni del rifiuto si coglie anche dalla lettura del comma 2-bis dell’art. 148, che, al fine di prevenire e contrastare eventuali richieste risarcitorie di origine fraudolenta, consente alle imprese assicuratrici di non formulare offerte risarcitorie entro gli ordinari termini di 60 e 90 giorni previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
In particolare, le imprese possono avvalersi di tale facoltà quando dalla consultazione dell’archivio informatico emergano degli indici di anomalia in relazione ai soggetti e ai veicoli coinvolti nel sinistro, o quando altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatole nere), ovvero ancora quando siano emersi a seguito di una perizia che documenti l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
Nel caso in cui la compagnia decida di non formulare l’offerta, la scelta va comunicata al danneggiato, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, la compagnia stessa è tenuta ad assumere le determinazioni definitive in ordine alla richiesta di risarcimento.
L’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 148 prevede che rimane comunque salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’art. 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
Com’è dato vedere, nel caso in cui emergano i particolari indicatori di frode contemplati dalle disposizioni richiamate, l’assicurazione è comunque tenuta a comunicare all’assicurato l’eventuale querela sporta, rendendolo quindi edotto delle specifiche ragioni che impediscono (ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 bis dell’art. 148) l’accoglimento della richiesta di accesso ai documenti e dell’istanza risarcitoria.
In ultima battuta, la lettura che pone a carico dell’assicurazione un onere di specifica motivazione delle ragioni del diniego di accesso appare più in linea con quella che è la situazione di squilibrio che caratterizza i rapporti tra l’interessato e la compagnia assicurativa. L’indubbia posizione di vantaggio di cui gode l’assicurazione, titolare del fascicolo istruttorio e legittimata ad accedere a banche dati e ad acquisire informazioni presso gli organi di Polizia, deve indurre a riequilibrare i rapporti con i controinteressati, i quali devono sapere se sono stati oggetto di denuncia onde tutelarsi nelle competenti sedi.
Pertanto il Tribunale ritiene che la condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice nel corso della fase stragiudiziale sia stata tale da indurre legittimamente l’interessato ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti, stante la genericità dei motivi di diniego opposti.
Peraltro, avendo la compagnia dapprima rifiutato la richiesta di risarcimento per una accertata carenza di nesso eziologico tra i danni e la dinamica del sinistro, ed avendo fatto esplicito riferimento al fascicolo istruttorio, è lecito supporre che l’attore sia stato indotto a ritenere che l’assicurazione convenuta fosse in possesso di documentazione o quantomeno di una perizia.
La domanda quindi viene accolta con pedissequa condanna alle spese.
avv. Michele Allamprese
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