Nella sentenza numero 34707 del 30.12.2025 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Rubino, relatore Valle, affronta il tema del valore probatorio del modulo cai.
Tizio, alla guida della sua autovettura, veniva coinvolto in un sinistro stradale occorso per colpa e responsabilità esclusive di Caio, dal quale conseguivano, per il primo, danni materiali e lesioni fisiche.
Le parti, nell’immediatezza, compilavano un modulo cai che veniva consegnato alle rispettive compagnie.
Non avendo ottenuto alcun risarcimento, Tizio adì il Giudice di Pace di Roma, chiedendo la condanna della Compagnia Alfa, che garantiva Caio, al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la Compagnia Delta, che garantiva Tizio, quale mandataria di Alfa.
Il Giudice di pace dichiarò inammissibile la costituzione della mandataria, e accolse la domanda previo espletamento dell’interrogatorio formale di Caio, al quale questi non si presentò, e dello svolgimento della CTu tecnica e medica.
La Compagnia Alfa, sempre a mezzo della mandataria Delta, propose appello, che veniva accolto con integrale rigetto della domanda.
Propone ricorso per Cassazione Tizio, argomentando come segue.
Le censure si incentrano sul mancato apprezzamento del valore probatorio del CID da parte del Tribunale, e di non avere tenuto in adeguato conto, in forza del disposto dell’art. 232 c.p.c., la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto contumace, dando invece risalto alla consulenza di parte della Compagnia.
Del pari, e con motivo esaminato congiuntamente, Tizio lamenta anche la nullità della sentenza per omissione di motivazione.
La Corte accoglie, con la seguente motivazione.
La sentenza d’appello non motiva sulle ragioni del diverso peso attribuito alla mancata risposta da parte di Caio, ritualmente interpellato mediante notifica dell’ordinanza ammissiva, all’interrogatorio formale, limitandosi a richiamare un non meglio specificato presupposto di fondo, consistente nella mancanza di un diretto coinvolgimento economico per il soggetto usualmente chiamato a renderlo nelle causa per responsabile civile da circolazione di autoveicoli, senza, tuttavia, in alcun modo spiegare, in diritto, le ragioni del diverso trattamento della mancata risposta all’interpello con riferimento a detta tipologia di controversie.
La sentenza è, inoltre, priva di adeguati riferimenti a quelle che sono le pronunce di merito dello stesso Tribunale di Roma e dello stesso magistrato estensore, richiamate genericamente da questi, in ordine alla negata valenza probatoria della constatazione amichevole di sinistro ossia della convenzione di indennizzo diretto (cd c.i.d.). In particolare la sentenza non esplica per quale ragione al modulo ritualmente sottoscritto da entrambi i conducenti e inviato alle compagnie assicuratrici prima dell’inizio del giudizio non sia stata riconosciuta valenza probatoria alcuna, neppure in termini di libero apprezzamento, in considerazione della circostanza del non essere esso stato integralmente compilato (laddove la mancata completezza si riferisce esclusivamente non alle dichiarazioni delle parti ma alla mancanza di un disegno illustrativo della dinamica).
La causa viene rimessa al Tribunale di Roma, diverso magistrato, che dovrà riesaminare gli atti.
avv. Michele Allamprese
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