CARTELLA CLINICA INCOMPLETA. QUALI CONSEGUENZE PER LE PARTI IN CAUSA?

Nella sentenza numero 373 del 07.01.2026 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Graziosi, relatore Cricenti, affronta il tema dell’onere probatorio delle parti in caso di documentazione sanitaria incompleta.

Tizio, mentre era intento ad attività di giardinaggio, veniva colpito da una fiamma incendiaria partita dal decespugliatore, che gli provocava ustioni severe su gran parte del corpo, venendo quindi ricoverato prima all’ospedale di Como e quindi a quello di Genova, ove c’è un centro per le grandi ustioni.

Tizio, in questo ultimo nosocomio veniva sedato, ma poco dopo subiva un arresto cardiocircolatorio che ne provocava il decesso.

I suoi eredi, sorella e genitori, citavano davanti al Tribunale di Genova l’ASL n. 3 di Genova, cui afferisce l’Ospedale dove il de cuius è morto, sostenendo che i medici non avrebbero compiuto gli accertamenti necessari per accorgersi della cardiopatia, lasciando il paziente in stato di sedazione senza fare null’altro.

Si costituiva l’ASL che, oltre a sostenere l’assenza di responsabilità dei medici, eccepiva l’intervenuta prescrizione.

L’eccezione di prescrizione veniva accolta dal Tribunale, che in via incidentale ma chiaramente irrilevante accertava comunque la condotta imperita dei sanitari.

La Corte d’Appello invece e in accoglimento dell’appello proposto dai congiunti di Tizio, respingeva l’eccezione, dichiarando utilizzabile la produzione della ricevuta di ritorno della messa in mora; peraltro, rigettava la domanda risarcitoria nel merito, ritenendo non provata la colpa dei sanitari nonostante la CTU avesse ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medica e il decesso.

La Corte reputava, in particolare, che la diagnosi di cardiomiopatia fosse emersa solo dall’autopsia e non fosse diagnosticabile ex ante dai sanitari.

Propongono ricorso per cassazione i congiunti di Tizio.

In particolare, il motivo di interesse censura la violazione degli articoli 2697 cc e 115 cpc, nella parte in cui la Corte d’appello ha fatto gravare sugli attori l’assenza di documentazione acclusa alla cartella clinica.

Il motivo viene accolto con la seguente argomentazione.

Dalla sentenza di merito emerge che, in accordo con la CTU si è accertato che i consulenti hanno potuto accorgersi della cardiopatia soltanto attraverso gli esami fatti ex post – ossia l’autopsia -, poiché quelli svolti durante la degenza non davano quella indicazione in quanto incompleti: e non in quanto la cardiopatia non emergesse, ma in quanto non era possibile scorgerla a causa della carente documentazione di quegli esami strumentali.

Quindi è la documentazione incompleta che ha indotto la Corte a rigettare la domanda, e ciò contro la ben nota giurisprudenza della Suprema Corte per la quale l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare anche per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente in ossequio al principio di vicinanza della prova (Cass. 6209/2016; Cass. 34427/2023).

Se l’incompletezza della documentazione (non solo della cartella clinica, ma anche degli altri esami strumentali, in questo caso) ha reso impossibile accertare una patologia che era in atto e che andava trattata, patologia che si è poi constatata ex post attraverso l’autopsia, e se dunque si sostiene che era impossibile avvedersi della patologia ex ante essendo la documentazione ex ante incompleta, si viola appunto la regola per cui da quella incompletezza non può farsi discendere difetto di prova a carico del danneggiato.

In altre parole: se gli esami fossero stati documentati in modo completo, i consulenti, anziché evincere la cardiopatia dall’autopsia (quindi ex post), l’avrebbero appresa per l’appunto dagli esami strumentali compiuti durante la degenza. Quindi che i consulenti abbiano diagnosticato cardiopatia solo ex post – che è la ratio decidendi adottata dalla corte territoriale – non comporta che non la si potesse diagnosticare ex ante.

Il ricorso viene quindi accolto e la causa rimessa alla Corte di appello in diversa composizione per la decisione del merito.

Avv. Michele Allamprese

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