Interessante sentenza del Tribunale di Foggia, giudice dott. Maurizio Manzionna, in materia di procedibilità della domanda giudiziaria in tema di risarcimento danni da sinistro stradale.
Secondo la tesi della Compagnia, infatti, l’attore era incorso nella violazione degli artt. 145-148 Cod. Ass., perché non aveva inoltrato la documentazione sanitaria all’assicuratore.
Il Giudice, tuttavia, verificava che la Compagnia non aveva fornito la prova di aver tempestivamente contestato all’attore la mancata trasmissione della documentazione sanitaria necessaria all’istruzione della liquidazione del sinistro e di aver fatto richiesta di integrazione, e per tale motivo rigetta l’eccezione.
Anzi, si legge in motivazione, che risulta agli atti, che l’istruzione del sinistro sia regolarmente avvenuta, atteso che il medico fiduciario della compagnia convenuta ha regolarmente sottoposto a visita l’attore e redatto la sua perizia, mentre con la missiva del 06.11.2017, la stessa compagnia comunicava al danneggiato di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento del danno non per l’asserita omissione della trasmissione della documentazione medica ex artt.145-148 Cod. Ass., bensì perché << non risulta impegnata la responsabilità del nostro assicurato in quanto il nostro assicurato non si è assunto la responsabilità dell’accaduto>>.
Addirittura la difesa della Compagnia viene bacchettata perché “la stessa giurisprudenza di legittimità invocata dalla stessa convenuta ha più volte ribadito che << una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale se l’assicuratore della r.c.a. non ne chieda l’integrazione>> nella stessa fase, atteso che << l’intera procedura di cui all’art. 148 cod. ass. è governata dai principi di correttezza e buona fede e sarebbe contrario a tali principi ammettere che l’assicuratore della r.c.a. possa trarre vantaggio (l’improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l’integrazione della richiesta stragiudiziale) >> (così Cass. sentenza n. 20802 del 25.07.2024).”
L’eccezione viene quindi rigettata e la domanda esaminata nel merito con il suo accoglimento.
avv. Michele Allamprese
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